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È dunque maturata, anche ai vertici giurisprudenziali, la consapevolezza che
anche la privazione di serenità dell’individuo, con la conseguente sofferenza
psicologica, configura una privazione di beni personalissimi dell’essere umano,
oggetto di diritti e di tutela156. Così la Corte Costituzionale ha sancito che quando
siano stati lesi interessi garantiti dalla Costituzione, ed è tale anche quello al rispetto
della dignità del lavoratore nell’attività d’impresa, il danno non patrimoniale può
essere risarcito, anche se non dipendente da reato157.Un dato è certo: il mobbing è
causa di danni che possono essere di natura patrimoniale o non patrimoniale, dovuti
a responsabilità contrattuale o aquiliana.
Per il danno patrimoniale le ipotesi più frequenti sono:
a) il danno da demansionamento o dequalificazione professionale o per
perdita di professionalità pregressa;
b) il danno emergente (determinato, ad esempio, dalle spese mediche e cure
sostenute a causa della malattia psico-fisica ingenerata dagli attacchi
mobbizzanti);
c) il danno da lucro cessante (prodotto dai possibili riflessi negativi dovuti alla
riduzione della capacità di lavoro, e quindi di produrre reddito, o alla perdita
di chances);
d) il danno da licenziamento illegittimo o da dimissioni per giusta causa.
Quando è impossibile una quantificazione precisa, come nel caso di
demansionamento, dequalificazione, perdita di ulteriori chances, si procederà ad una
liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., utilizzando come parametro una quota
della retribuzione per il periodo in cui si è protratta la condotta lesiva158; quanto alle
ipotesi di licenziamento e dimissioni, troveranno applicazione i criteri di cui alle
specifiche norme di legge.
Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale è opportuno precisare
che la materia è stata rivisitata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione
con la già citata sentenza n. 26972 dell’11 novembre 2008, le quali, componendo un
contrasto giurisprudenziale sorto tra le singole sezioni, hanno decretato il definitivo
superamento della tesi cosiddette esistenzialista, che riconosceva l’autonoma
risarcibilità del danno esistenziale come voce di danno risarcibile nell’ambito della
156 V. LEMBO, Osservazioni in tema di mobbing, in Rivista bimestrale di merito, 2007.
157 Corte Costituzionale n. 233 del 11 luglio 2003, in FORO ITAL., 2003.
158 Tribunale di Milano, 30 settembre 2006.
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