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determinazione del quantum del pregiudizio psico-fisico risarcibile161. Come
conferma la nota sentenza delle Sezioni Unite del 2008, il danno biologico ricorre ove
il turbamento dell’animo, il dolore intimo sofferti siano accompagnati da degenerazioni patologiche
della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell’area del danno biologico, del
quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente162.

      In presenza di degenerazioni patologiche, il risarcimento si esaurisce nel danno
biologico, la cui misura, qualora ci si avvalga delle tabelle, deve essere modulata in
modo da tenere conto delle sofferenze patite dal soggetto leso, non liquidando una
posta di danno aggiuntiva, ma come fattore di “personalizzazione” del danno. In
ordine ai criteri per una liquidazione di tale danno è inevitabile il ricorso al
combinato disposto degli art. 2056 e 1226 cod. civ., che non esclude tuttavia
l’utilizzo di parametri ragionevoli ed uniformi per la generalità delle persone fisiche
da adattarsi al caso concreto, con aumenti e diminuzioni, grazie ad una
personalizzazione quantitativa e qualitativa.

      È necessario approfondire che la componente psichica, in quanto in maniera
intuitiva, è quella preminente nelle ipotesi di mobbing, perché conseguenza tipica
delle molestie morali. Il danno psichico consiste in un’alterazione delle funzioni
mentali e dei meccanismi psicologici della vittima, rispetto alla condizione in cui si
trovava prima dell’illecito. Si tratta di una compromissione che ingenera una malattia
mentale e coinvolge l’equilibrio, le capacità, le potenzialità e la qualità della vita della
vittima. Le malattie psichiche che risultano più frequentemente nelle pronunce che
riconoscono danni da mobbing sono la sindrome ansioso depressiva di tipo reattivo,
denominata da alcuni giudici come disturbo dell’adattamento, e la sindrome post
traumatica da stress. Risultano sporadici i casi in cui il lavoratore abbia avuto
conseguenze fisiche. Ecco così che si rientra in quelle conseguenze che il mobbing
reca alla vittima, cioè la sua compromissione a livello della vita di relazione, alla sua
capacità di inserirsi liberamente e pienamente nella vita della collettività. In questo
ambito di danno va riconsiderato anche l’aspetto del “doppio mobbing”, che è
legato al trasferimento delle sofferenze all’interno della famiglia. Qualora il
mobbizzato sviluppi una vera e propria sindrome da mobbing, accertabile dal punto di
vista medico-legale, lo strumento risarcitorio, ancorato al danno biologico, è in grado di trasferire

161 Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art 13 comma 1.
162 Cassazione Civile, Sezioni Unite., n. 26972 del 11 novembre 2008.

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