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validità predittiva che ci consente di fare delle ipotesi rispetto al comportamento futuro del soggetto
misurato con quel test182.

      Solo unendo tutte queste variabili sarà possibile ottenere una valutazione
massimamente oggettiva e quindi il più possibile sottratta alla soggettività ed alle
emozioni dell’esaminatore sia in fase di somministrazione di test che in quella di
interpretazione dello stesso per i fini di attendibilità forense richiesta.

      d. Ruolo del medico legale
      Il medico legale ha un compito fondamentale nei casi di mobbing: deve
valutare l’esistenza di una specifica patologia che sia riconducibile al mobbing e
quantificarla. La valutazione del medico legale, infatti, si deve sviluppare sul
raggiungimento di più obiettivi. In primo luogo deve dimostrare il rapporto di
causalità esistente tra le cause o concause, che devono essere cronologicamente,
qualitativamente, quantitativamente e metodicamente idonee a produrre l’effetto
dannoso che poi sarà analizzato nella sua natura, entità e conseguenze che ha
provocato.
      È di cruciale importanza, per una corretta metodologia valutativa medico-
legale, considerare che il danno biologico provocato dal mobbing riconosce
sicuramente una genesi multifattoriale, per cui non sarà possibile prescindere da
quella che è la specifica ed individuale costituzione del soggetto e dalla sua personale
suscettibilità e capacità di reazione ad un determinato evento dannoso e/o a diversi
stimoli relazionali ed ambientali.
      È assolutamente necessario individualizzare il caso, senza ricorrere a
inquadramenti standardizzati, per accertare la natura specifica della patologia
riconducibile al mobbing. Pertanto, per la complessità delle problematiche correlate,
l’approccio al fenomeno mobbing deve essere multidisciplinare e deve coinvolgere
diversi profili professionali. In primis lo psicologo del lavoro che dovrà valutare tutte
le noxae, ovvero le origini del danno patogeno, che si estrinsecano nei i rischi
lavorativi di tipo tecnico ed organizzativo in grado di alterare la condizione di
benessere psico-fisico del lavoratore e, in sinergia con il datore di lavoro, identificare
e bloccare eventuali anomalie nei vari processi lavorativi. Lo psicologo è dunque una

182 P. G. MONATERI, M. BONA, U. OLIVA, Accertare il mobbing: profili giuridici, psichiatrici e medico legali,
   Giuffré Editore, 2007.

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