Page 271 - Quaderno 2017-4
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del fenomeno, andando a risolvere la confusione che regnava sovrana nei Tribunali
italiani prima di tale pronuncia.

      Dopo un lungo periodo in cui risultava preponderante l’accumulo e la
stratificazione di pronunce, spesso contrastanti, con il solo scopo di non lasciare
senza tutela una condotta così negativa per la vittima, per l’azienda e per la società in
generale, la Cassazione ha iniziato a svolgere, tramite istituti più simili ad un sistema
di Common Law, una semplificazione e puntualizzazione del fenomeno tramite
interpretazioni sempre più stringenti al fine di annullare il più possibile zone grigie e
creare quella certezza del diritto che, in realtà, dovrebbe ritrovarsi in un dettame
legislativo, ma che ancora non ha visto la luce.

      Dal mio punto di vista il gradino successivo sarà quello di regolare a livello
normativo, come previsto per un sistema di Civil Law, la condotta mobbizzante al
fine di una informazione, formazione, prevenzione e contrasto effettiva ed efficace
nei confronti dei cittadini. Dato che il mobbing si sviluppa su più livelli - personale,
aziendale e sociale - ed in più discipline, solo per mezzo di un testo normativo
specifico si può auspicare una concreta restrizione degli effetti negativi del
fenomeno.

      La multidisciplinarietà della materia, inoltre, comporta la compartecipazione di
più esperienze al fine del riconoscimento del mobbing: psicologi, psichiatri, medici
legali, altri esperti a seconda del caso concreto; solo dal concerto delle risultanze
delle loro ricerche in ambiti differenti, ma tra loro strettamente correlati, si potrà
conseguire una diagnosi reale. Dal punto di vista medico legale sono particolarmente
spinose, in primo luogo, la ricerca del nesso di causalità tra la condotta, spesso
costituita solo ed esclusivamente da violenze psicologiche di difficile
riconoscimento, in secondo luogo la definizione di una patologia che ci si possa
attagliare perfettamente, dato che il Disturbo da Stress Post Traumatico ha delle
caratteristiche incompatibili con il fenomeno e il Disturbo dell’Adattamento risulta
essere omnicomprensivo e residuale rispetto agli altri disturbi, rendendo incerta ed
ambigua la reale patologia patita. La complessità di tali situazioni si ripercuoterà
nella delicata fase della qualificazione e quantificazione del danno patito dalla
vittima, momento nel quale il medico legale, quale consulente tecnico d’ufficio,
dovrà dare al giudice degli elementi specifici e precisi per poter pronunciare una
decisione.

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