Page 224 - Quaderno 2017-4
P. 224
i pedinamenti a danno della vittima, ma sono da registrarsi anche casi limite come
l’invio di sms o di mazzi di fiori, che sono comunque riconducibili al reato.
Questo perché, secondo la Cassazione, con una interpretazione molto
estensiva della norma, si intende il perdurante stato di paura ed insicurezza in cui
versa la vittima, non come uno stato patologico permanente, ma basta anche il
minimo timore di subire un male ingiusto direttamente o ai danni di un prossimo
congiunto.
Dopo aver dato una certamente non esaustiva descrizione alla fattispecie
andiamo ad interrogarci sul rapporto intercorrente tra mobbing e stalking, in quanto
numerosi sono stati gli autori che hanno confrontato i due fenomeni rilevando
differenze e analogie, soprattutto in relazione alla possibile applicazione dell’articolo
612 bis del codice penale ai casi di mobbing.
I due fenomeni risultano molto simili poiché basati sulla reiterazione delle
condotte, inoltre consistono in vessazioni sgradite alla vittima e sono causa di eventi
negativi. Per quanto riguarda le differenze, le principali riguardano il luogo, che per
il mobbing è solo il posto di lavoro, e l’intento del persecutore: nel caso del
mobbing, l’agente vuole allontanare la vittima, che invece lotta per mantenere la
relazione, e cioè per conservare il posto di lavoro; nello stalking invece, lo stalker
vuole a tutti i costi creare una relazione con la vittima, che invece la rifugge. Può,
per converso, essere assimilato al mobbing lo “stalking occupazionale”, che nasce
nell’ambiente lavorativo ed in poco tempo ne fuoriesce, andando ad invadere la
sfera privata: può essere considerato come una sorta di mobbing rafforzato. È
concepibile applicare l’articolo 612 bis c.p. quando il mobbing sia realizzato tramite
reiterate minacce e molestie che portino ad un grave e perdurato stato d’ansia,
fondato timore per l’incolumità o forzoso cambiamento di abitudini di vita, anche se
non sempre ciò accade. L’accostamento non è impossibile, ma certamente non
totalmente collimante dato che il mobbing presenterebbe un dolo specifico quale
l’emarginazione della vittima, anche se in ogni caso potrebbe rientrare nel 612 bis,
che ha un dolo dove rileva l’esistenza di un disegno persecutorio.
Secondo parte della dottrina sarebbe comunque più semplice ed efficace
aggiungere all’articolo relativo allo stalking, un ulteriore comma che preveda
un’adeguata tutela penale per il mobbizzato come quella prevista al secondo comma
dell’articolo 612 bis c.p., che tutela il coniuge separato o divorziato.
- 222 -

