Page 222 - Quaderno 2017-4
P. 222

compromissione del loro stato di salute. Il tribunale ha riconosciuto: 1) il danno di
natura patrimoniale, estrinsecatosi nel demansionamento e nella diminuzione della
retribuzione percepita alla fine del mese; 2) il danno biologico; 3) il danno morale ex
art 2059 cod. civ., sussistendo in tal caso il reato di cui all’art 610 c.p.

      6) Estorsione
      L’art. 629 c.p. configura il reato di estorsione, che viene integrato da chiunque,
mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad
altri un ingiusto profitto con altrui danno. L’oggetto di tutela penale è l’inviolabilità del
patrimonio, dunque un danno non patrimoniale cagionato dalla condotta non sarebbe
sufficiente ad integrare il delitto, associato all’interesse concernente la libertà
individuale contro fatti di coercizione, commessi al fine di costringere altri a fare o ad
omettere qualcosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
      Per quanto riguarda l’applicazione in caso di mobbing, per l’integrazione del
reato di estorsione il requisito della minaccia è rilevante anche qualora venga
utilizzato uno strumento legittimo, come può essere un contratto, rivolto però al
raggiungimento di scopi illeciti e diversi da quelli per cui normalmente si ricorre.

      7) Abuso d’ufficio
      Il reato di abuso di ufficio è configurabile solo nei rapporti di diritto pubblico,
previsto nel codice nei Delitti contro la Pubblica Amministrazione nella parte dei
delitti dei pubblici ufficiali – o incaricati di pubblico servizio- contro la Pubblica
Amministrazione, è stilato all’articolo 323126 c.p. Lo scopo è quello di arrecare ad
altri un danno ingiusto o intenzionalmente procurare a se stessi un ingiusto
vantaggio patrimoniale. Trattandosi di delitto contro la Pubblica Amministrazione,
esso è perseguibile d’ufficio. L’applicabilità al mobbing potrebbe risultare a prima
vista dubbia, ma la Suprema Corte, con una recente pronuncia, ha disatteso
l’orientamento fino allora preminente, affermando la sussistenza di un reato di
abuso di ufficio con violazione di legge in situazioni di mobbing.

126 Abuso d’ufficio: Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o
   l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione
   di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse
   proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o
   ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con
   la reclusione da uno a quattro anni .
   La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

                                                            - 220 -
   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227