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rientrano, quelle manifestazioni, quali baci e carezze, con cui il soggetto attivo, eccita
e sfoga la sua concupiscenza su quello passivo, offendendo così la sua dignità di
persona.
Tale reato si attaglia accuratamente al mobbing, poiché ricorre il requisito di
abuso di autorità da parte del capo il quale, snaturando la funzione del proprio
potere e prospettando un male ingiusto, induce la vittima a cedere alle sue proposte
sessuali.
Un altro reato di matrice sessuale in merito al quale scaturiscono alcune
perplessità in ordine all’applicabilità del mobbing sono le molestie sessuali previste
dall’art. 660 c.p.123 che prevede come requisito la pubblicità dei luoghi e quindi, per
la maggior parte della dottrina, non è adottabile in ambito lavorativo. Oltre a questo
anche la lievità della pena è inadeguata per un fenomeno di tale pericolosità e
lesività.
Un problema comune riguardante ambedue le fattispecie riguarda la prova del
fatto che, normalmente, è basata unicamente sulla testimonianza della persona
offesa, che non sempre risulta attendibile.
5) Violenza Privata
L’art. 610 c.p., punisce il reato di violenza privata, ovvero la condotta di chi con
violenza o minaccia costringe taluno a fare, tollerare o omettere qualcosa; tale costrizione deve
essere ingiusta. È un tipo di delitto istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui
si consuma, sorretto da un dolo generico. Potrebbero integrare gli estremi di questo
delitto tutte le condotte persecutorie dirette ad intimidire il mobbizzato e a
costringerlo alle dimissioni o a tollerare lo svolgimento di mansioni diverse e
inferiori alla propria qualifica, oppure a subire forme di isolamento lavorativo o
trasferimenti discriminatori. La dottrina, al momento, non ha accettato tale
soluzione in modo unanime, data la difficoltà di definire compiutamente cosa
s’intende per “violenza” che, secondo una concezione restrittiva, riguarda solo atti di
violenza fisica e non morale, come invece avviene nel mobbing.
123 Molestia o disturbo alle persone: Chiunque, in un luogo pubblico aperto al pubblico, ovvero con il
mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o
disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro.
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