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caratterizzati da una forte base di affidamento del soggetto debole, quale ad esempio
quello di natura familiare. È all’interno di tali rapporti che le offese risultano
amplificate tanto da anticipare la soglia della rilevanza penale.

      Tale orientamento è superato dalla Suprema Corte che ha inserito tra i requisiti
fondamentali per l’applicabilità dell’art. 572 la parafamiliarità: tale concetto
modificato sostanzialmente l’ambito di applicazione presente con il primo indirizzo
interpretativo, basato sulla sottoposizione all’autorità rendendo più difficile il
riconoscimento del mobbing a livello penalistico.

      Secondo tale orientamento, la fattispecie del 572 è finalizzata a tutelare quelle
relazioni intersoggettive che, seppur non appartenenti alle dinamiche familiari in
senso stretto, siano quantomeno riconducibili al concetto di famiglia delineato dalla
Costituzione, quale comunità intermedia finalizzata allo sviluppo della personalità
dei singoli116. Va da sé, dunque, che il mero rapporto di lavoro subordinato, sebbene
caratterizzato da una dinamica autorità-soggezione, non è di per sé sufficiente ad
integrare gli estremi del reato: se così fosse, si finirebbe per svilire la portata dell’art.
572 c.p. e gli scopi di tutela che esso persegue.

      La Suprema Corte si è rivelata molto più stringente e ha totalmente modificato
la precedente interpretazione estensiva del 572 ritenendo il criterio di parafamiliarità
incompatibile con le aziende di grandi dimensioni e i rapporti di pubblico
impiego117.

      Gli elementi del caso concreto devono condurre ad una familiarità strictu sensu
esistente tra le parti processuali, inoltre, tra essi deve intercorrere un legame di
affinità che crei terreno fertile per l’instaurarsi di un rapporto lavorativo particolare,
con elementi distintivi che permettano di avvicinare l’ambiente professionale a
quello di una comunità familiare vera e propria. Secondo la Cassazione si devono
ricercare degli indici quali: la fiducia, la comunanza di vita, la dimensione routinaria,
anche se, a mio parere è estremamente difficile associare le due fattispecie e
accertare tali elementi nel caso concreto.

116 Cassazione penale, Sezione VI, n. 53416 del 22 ottobre 2014, in www.dirittopenalecontemporaneo.it;
   Cassazione, Sezione VI, 19 marzo 2014, n. 24642; Cassazione, Sezione VI, 5 marzo 2014, n. 13088,
   tutte in www.iusexplorer.it. Meno recente ma sicuramente significativa: Cassazione, Sezione VI, 6
   febbraio 2009, n. 26594, con nota di F. MACRÌ, Le condotte di mobbing non integrano il delitto di
   maltrattamenti in famiglia, in FAM. DIR., 2009, 1011 ss.

117 Cassazione penale, Sezione VI, n. 49545 del 16 ottobre 2014, con nota di R. BARTOLI, Mobbing:
   nel pubblico impiego non si punisce per maltrattamenti in famiglia, in www.quotidianogiuridico.it

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