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1) Maltrattamenti contro familiari o conviventi
      È particolarmente attuale e rilevante il dibattito da parte della dottrina e
giurisprudenza riguardante l’ambito di applicazione è l’ art. 572 c.p.,111
maltrattamenti contro familiari o conviventi, come novellato dall’art. 4 della legge
del 1 ottobre 2012 n. 172.
      In via preliminare, è utile ricordare che la fattispecie in questione, in assenza di
una previsione ad hoc, nell’evolversi delle decisioni giurisprudenziali è ormai divenuta
la principale figura delittuosa di riferimento per la repressione penale del fenomeno.
Infatti, questa norma ha tre elementi strutturali che la rendono molto simile al
mobbing.112
      Innanzitutto, la condotta libera del reato: essa è ciò che permette di ricondurre
al generico elemento oggettivo del “maltrattare” una pluralità di vessazioni, anche
morfologicamente diverse tra loro.
      In seconda battuta, la struttura necessariamente abituale dell’art. 572 c.p.: un
ruolo fondamentale è, infatti, giocato dalla ripetitività degli episodi (leciti o meno se
singolarmente considerati, potendo il reato assumere la veste di abituale proprio o
improprio), legati tra loro dall’elemento soggettivo113. Tale ritmo frequenziale è ciò
che conduce all’evento del reato, ossia al progressivo avvilimento della personalità
del maltrattato.
      Il terzo elemento è, infine, rappresentato dal presupposto della condotta, che
conferisce alla fattispecie in questione il carattere di reato proprio. Difatti, il soggetto
attivo deve necessariamente rientrare in una delle categorie descritte dalla

111 Art. 572, Codice Penale: Maltrattamenti contro familiari o conviventi:
   Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o
   comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di
   educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di
   un’arte, è punito con la reclusione da due ai sei anni.
   Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se
   ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni.
   Se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
   *Come modificato dall’art. 4 della l. 1° ottobre 2012, n. 172.

112 Per la completa analisi della struttura della fattispecie, si rinvia, ex pluribus, a L. DIPAOLA, sub art.
   572 c.p., in G. LATTANZI , E. LUPO (a cura di), Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina. I
   delitti contro la famiglia, XI, II, I, Milano, 2010, 61 ss. Si veda anche A. SPENA, Maltrattamenti in
   famiglia o verso fanciulli, in C. F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO (diretto da), Trattato di
   diritto penale, parte speciale. Reati contro la famiglia, XIII, Milano, 2012, 347 ss.

113 A proposito dell’elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, inteso come coscienza e
   volontà di maltrattare: non è richiesto l’animus nocendi, che rappresenta semmai il movente della
   condotta e dunque esula dall’elemento soggettivo del reato: v. F. MANTOVANI, Riflessioni sul reato
   di maltrattamenti, in STUDI IN ONORE DI FRANCESCO ANTOLISEI, II, Milano, 1965, 229 ss.

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