Page 216 - Quaderno 2017-4
P. 216

Il concetto di parafamiliarità, elaborato per salvaguardare l’autonomia della
fattispecie, ha positivamente definito il riferimento alla natura intensa e
personalizzata dei rapporti, ma rischia di fatto di stravolgerne completamente le
finalità portando ad una concreta diminutio delle garanzie in capo alla vittima. La
stringente disposizione definita ultimamente dalla Cassazione dovrebbe essere
ammorbidita, nel senso di concretizzare la personalizzazione, non rimanendo
ancorati su criteri astratti, ma indagando sulla reale dinamica dei rapporti in gioco.
Del resto, tale esigenza sembra essere espressa anche all’interno della stessa
giurisprudenza che ha determinato la nascita del requisito. In questo panorama si
colgono, infatti, alcune rilevanti pronunce, sia di merito che di legittimità118, che
introducono una sorta di cambio di rotta. Esse, rigettando qualsiasi criterio che
ancori la punibilità del mobbing al piano astratto ed aprioristico, si traducono in
un’aperta contestazione del requisito della parafamiliarità, individuato come il vero e
proprio “elemento di criticità”119. Da queste sentenze, i giudici non si indirizzano
più verso l’affannosa ricerca di un qualche tratto di familiarità del rapporto
lavorativo, ma rintracciano le effettive dinamiche relazionali intercorrenti tra le parti.

      2) Lesioni personali
      L’art 582 c.p. configura il reato di lesioni personali dolose, inteso quando un
qualsiasi soggetto cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel
corpo o nella mente. Il bene giuridico tutelato è l’integrità psico-fisica della vittima. In
materia di malattia mentale, che è quella che si potrebbe ravvisare nei casi di
mobbing, si può pensare a tutte quelle situazioni di disturbo psico-somatico
caratterizzate da offuscamento, disordine, depressione, indebolimento dell’attività
intellettuale, seppur temporanea, ed ogni forma di shock mentale. Il profilo della
colpevolezza viene punito a titolo di dolo generico, ovvero vi è stata la volontarietà

118 Tra le pronunce di legittimità, le più rilevanti sono: Cassazione penale, Sezione VI, 22 ottobre
   2014, n. 53416, cit., che si concentra in particolar modo sul rigetto del criterio “quantitativo”,
   basato sulle dimensioni dell’azienda. A conferma di questo e sul rifiuto di tutti gli altri criteri si
   veda la recente Cassazione penale Sezione VI, 23 giugno 2015, n. 40320, che ammette la
   configurabilità dell’art. 572 c.p. nei rapporti di pubblico impiego, con nota di R. BARTOLI,
   Mobbing: il rapporto di pubblico lavoro è compatibile con la parafamiliarità, in www.quotidianogiuridico.it.

119 Sul piano del merito, ci si riferisce sostanzialmente a due pronunce: la prima è Tribunale di
   Milano, ufficio G.I.P., 30 settembre 2011, Pulcini, con nota di R. BARTOLI, Fenomeno del mobbing e
   tipo criminoso forgiato dalla fattispecie di maltrattamenti in famiglia, ne IL CORRIERE DEL MERITO, 2012,
   II, 166 ss.; la seconda, cui appartiene l’espressione citata, è invece Tribunale Milano, Sez. dist.
   Cassano d’Adda, 14 marzo 2012, giud. Sechi, con nota di A. DELLA BELLA, La repressione del
   mobbing nelle aziende di grandi dimensioni, in CORR. MER., 2013, II, 198 ss.

                                                            - 214 -
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221