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Secondo parte della dottrina124 sarebbe rischioso estendere la definizione di
violenza prescindendo dall’elemento fisico, oltre al fatto che il mobbing, spesso, si
nasconde dietro comportamenti considerati normali e legati alla quotidianità
aziendale. Altra parte della dottrina125, invece, ritiene che, in caso di mobbing, sia
applicabile il reato di violenza privata secondo una interpretazione estensiva della
fattispecie, soprattutto definendo la nozione di violenza intesa come sia fisica che
morale, attuata mediante il semplice pregiudizio verso un soggetto. Il tutto, dunque,
si risolve secondo l’orientamento estensivo o restrittivo dato al concetto di violenza.
Un’ulteriore difficoltà deriva dal fatto che tale reato nasce per punire comportamenti
episodici e non prolungati nel tempo mentre uno degli elementi fondamentali per il
mobbing è proprio la reiterazione prolungata delle condotte che non possono
assolutamente limitarsi ad un solo episodio quindi possiamo affermare che il reato in
questione riesce a garantire solo una tutela parziale al mobbing senza fornire una
soluzione definitiva al problema

      Per quest’articolo è richiamabile la sentenza della Cassazione n. 10090 del
2001; infatti, nella decisione viene condannato l’imprenditore omissivo che, essendo
a conoscenza delle vessazioni subite dai propri dipendenti, è stato ritenuto
corresponsabile della mancata applicazione delle prescrizioni gravanti per effetto
dell’articolo 2087 cod. civ., in quanto, ex art. 40 comma 2 c.p., non impedire un evento,
che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Ma ancor più importante è la
sentenza resa il 7 Marzo 2002 dal Tribunale Penale di Taranto. Il processo
riguardava un’ipotesi di mobbing collettivo, attuato contemporaneamente nei confronti
di decine di dipendenti attraverso trasferimenti punitivi e illegittimi
demansionamenti. Il processo, anche detto “caso ILVA”, ha avuto ad oggetto un
eclatante caso di bossing, ovvero una vera e propria strategia aziendale programmata
ed organica, volta alla eliminazione di dipendenti divenuti scomodi, data l’esigenza di
riorganizzazione e ristrutturazione dell’azienda a seguito del passaggio di proprietà
della stessa. I comportamenti intimidatori, umilianti e aggressivi avevano arrecato ai
dipendenti notevoli pregiudizi, consistenti in disturbi mentali come ‘depressione
ansioso-reattiva’ all’ambiente di lavoro e disturbi post-traumatici da stress, con grave

124 F. VIGANÒ, La tutela penale della libertà individuale. L’offesa mediante violenza, Giuffrè, Milano, 2002,
   pag. 39.

125 S. BONINI, Dalla fase zero alla fase sei. Aspetti penalistici del mobbing, in IL MOBBING, ANALISI
   GIURIDICA INTERDISCIPLINARE, atti del convegno tenutosi a Trento, Padova, CEDAM, 2009.

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