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lavoratore qualità negative, attraverso insinuazione sulla sua vita privata, la
sottolineatura di difetti fisici, ecc.

      L’art 595122c.p. censura il reato di diffamazione come può essere la critica
dissennata o la circolazione di voci calunniose o insinuanti sulle qualità del
lavoratore che - qualora conosciute - determinano un’oggettiva e pericolosa capacità
vessatoria ed oppressiva che può indurre il mobbizzato alle dimissioni. In questo caso,
il bene giuridico tutelato è l’onore inteso in senso oggettivo, cioè come opinione dei
consociati rispetto alla personalità morale di un individuo.

      4) Molestie e violenza sessuale
      Un altro articolo che è possibile ricollegare al mobbing è la violenza sessuale
come configurata dall’art. 609bis c.p. e ss.; questa è attuabile quando “chiunque con
violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”.
      Dopo la riforma introdotta con la legge n. 66 del 15 febbraio 1996, il reato di
violenza sessuale è stato inserito fra quelli contro la persona, valutata alla stregua del
rispetto dovuto alla persona umana e della loro attitudine ad offendere la libertà di
determinazione della sfera sessuale. La nozione di atti sessuali, pur nella sua
indeterminatezza e genericità, ricomprende non solo le fattispecie di cui agli abrogati
art 519 e 521 c.p.( violenza carnale ed atti di libidine), ma anche quelle condotte con
le quali si eccita il desiderio sessuale, anche se rimaste allo stato di tentativo, cioè di
molestie sessuali. Secondo la dottrina del lavoro, per molestie sessuali si intendono,
oltre che i veri e propri tentativi di molestia e gli atti di libidine violenta, anche i
corteggiamenti indesiderati e le cosiddette proposte indecenti, quali, ad esempio, la
richiesta di prestazioni sessuali per accedere a gradi superiori o per migliorare la
carriera. Nel caso delle lavoratrici esso rappresenta anche la violazione del principio
di parità di trattamento. In senso prettamente penale, l’articolo sanziona l’atto
sessuale violento, senza riferimenti espliciti alla molestia sessuale: in tale espressione

122 Diffamazione: Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più
   persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa
   fino a 1.032 euro.
   Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due
   anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro.
   Se l’offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in
   atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516
   euro.
   Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua
   rappresentanza, o a una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

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