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dell’agente, il comportamento materiale è a forma libera senza uno specifico intento,
nel senso che l’agente può perpetrarlo con qualsiasi mezzo idoneo a produrre la
lesione. Quest’ultima può essere lievissima se è derivata una malattia non superiore a
venti giorni (art. 582), lieve se non superiore a quaranta giorni. L’art 583 c.p.
contempla le circostanze aggravanti, esso distingue fra lesione personale grave e
gravissima. Nel caso del mobbing si avrà la prima qualora il fatto determini
un’incapacità occupazionale superiore a quaranta giorni ovvero se produca
l’indebolimento permanente di un organo o di un senso; la seconda quando dal fatto
scaturisca una malattia ovvero un esaurimento nervoso o uno stato depressivo
probabilmente insanabile o comunque molto prolungato nel tempo. È necessario un
nesso causale tra la condotta vessatoria e il sorgere della malattia con una contiguità
cronologica tra tale condotta e il presentarsi della patologia.
La dottrina è divisa sull’applicabilità del reato di lesioni personali al mobbing,
in primo luogo perché per poter accertare il reato di lesioni dal mobbing è necessaria
una patologia che vada a ledere l’integrità psico-fisica, mentre secondo questo
orientamento i danni da mobbing rientrerebbero nel mero disturbo psichico che
solo in determinate condizioni può avere come conseguenze una patologia. Un’altra
parte ha accolto una definizione di malattia mentale che associa alla definizione
tradizionale data dalla DMS V anche patologie depressive e ansiose. A sostegno di
questa definizione è intervenuta un’importante circolare dell’INAIL (2000) che
inseriva il mobbing nelle malattie professionali; tale atto è stata abrogato dal TAR
del Lazio per la violazione dell’iter procedimentale.
L’art 590 c.p. punisce il delitto di lesione personale colposa e sanziona
chiunque cagiona ad altri, per colpa, derivante da imperizia, imprudenza o
negligenza, o dalla violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, una lesione
personale. Nel caso del mobbing, essa risulta applicabile tutte le volte in cui è
ascrivibile, nei confronti del datore di lavoro, l’inosservanza delle disposizioni
normative in materia di sicurezza del lavoro ex art 2087 cod. civ. e quelle dettate dal
D.Lgs. n.81 del 2008 dirette a salvaguardare la sicurezza e l’integrità psico-fisica del
lavoratore sul posto di lavoro, imponendo all’azienda determinati comportamenti
affinché ciò avvenga. Con riferimento all’applicabilità al mobbing del reato di lesioni
va segnalata la sentenza resa, dal Tribunale penale di Torino120.
120 Tribunale di Torino, Sezione penale I, sentenza 1° agosto 2002.
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