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un pericolo per la salute, la professionalità e la dignità del lavoratore,
ricomprendendo in tali azioni sia il mobbing orizzontale che il mobbing verticale,
anche se nella proposta mancano i recenti parametri esplicitati dalla giurisprudenza
per il riconoscimento della fattispecie.

      Attualmente, come per la tutela civile, si devono analizzare le singole norme
che, lette estensivamente, si possano attagliare alla condotta mobbizzante valutata
secondo elementi di sistematicità, durata e gravità. Pertanto, l’assenza di una
normativa ad hoc, non esclude che i singoli fatti che concretano la condotta
persecutoria da mobbing possano assumere rilevanza penale, venendo a configurare
fattispecie di illeciti già codificati.

      Tra le norme,ricondotte al fenomeno del mobbing possiamo trovare:
      - l’art. 572 c.p., che punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque

         maltratti (...) una persona sottoposta alla sua autorità o affidatagli per
         l’esercizio di una professione o arte. Se dal fatto deriva una lesione
         personale grave o gravissima, o addirittura la morte, la pena è aumentata (da
         quattro a nove anni, o da sette a quindici anni, da dodici a ventiquattro
         anni);
      - l’art. 582 c.p., che punisce con la reclusione da tre mesi a tre anni chi
         cagiona una lesione da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente;
      - l’art. 594 c.p., che punisce chiunque offende il decoro o l’onore di una
         persona presente;
      - l’art. 595 c.p., che punisce chi offende l’altrui reputazione comunicando con
         una o più persone;
      - l’art. 323 c.p., che punisce il pubblico ufficiale ovvero l’incaricato di
         pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in
         violazione di norme di legge o regolamento, ovvero omettendo di astenersi
         in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, o negli altri
         casi prescritti, intenzionalmente (...) arreca ad altri un danno ingiusto;
      - gli art. 609 bis e ss., che puniscono la violenza sessuale;
      - l’art. 610 c.p., che punisce chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri
         a fare, tollerare o omettere qualcosa;
      - L’art 612 bis c.p., inserito nel 2009 punisce le condotte di stalking.

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