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Da tale dispositivo si deve dedurre: in primo luogo la complessità del
fenomeno e quindi la non contestuale presenza della fattispecie in caso di
demansionamento, in secondo luogo apre alla possibilità di risarcimento di danno
biologico da demansionamento illegittimo, anche in caso non fosse prevista nelle
domande della parte, cioè pur nella accertata insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad
unificare tutti gli episodi addotti dall’interessato e quindi della configurabilità di una condotta di
mobbing, il giudice è tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati - esaminati
singolarmente, ma sempre in sequenza causale - pur non essendo accomunati dal medesimo fine
persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano
ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro, che possa essere chiamato a risponderne, nei limiti
dei danni a lui imputabili109.
Ovviamente, l’art. 2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità
oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro deve essere collegata alla
violazione di specifici obblighi di comportamento imposti dalle norme di legge,
suggeriti dalle conoscenze sperimentali ovvero dalle tecniche del momento.110
2. La tutela penale
In sede penale, la costante attenzione rivolta al fenomeno e la rilevanza
costituzionale dei beni giuridici lesi, ha portato ad allargare le tutele nei confronti
delle vittime sanzionando penalmente le condotte mobbizzanti.
Le condotte persecutorie e vessatorie presentano dei risvolti di valore
sicuramente criminale in quanto lesive della personalità e dignità del lavoratore. È
riconosciuta quindi al mobbizzato la possibilità di proporre un’autonoma azione di
responsabilità penale nei confronti dell’azienda e dei colleghi colpevoli di aver posto
in essere condotte di mobbing. Come già descritto nei paragrafi precedenti, nel
nostro paese non sono mancati dei progetti di legge di criminalizzazione del
mobbing, di cui al momento uno è assegnato in commissione, ma non è presente
una tutela legislativa come in altri paesi quali, ad esempio, la Svezia e la Francia.
Al momento, si trova in Commissione il disegno di legge 1785 che propone
l’introduzione nel Codice penale del reato di “Atti vessatori in ambito lavorativo”
inserendo l’articolo 612 ter e prevedendo una condotta a forma libera che comporti
109 Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 18927 del 5 novembre 2012.
110 Cassazione, n. 2038 del 29 gennaio 2013 e Cassazione, n.10424 del 14 maggio 2014.
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