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combinato disposto degli articoli 2087 e 2049 cod. civ., anche se in dottrina c’è chi
lo ha ritenuto del tutto superfluo nel caso di mobbing orizzontale il richiamo all’art
2049 cod. civ., poiché il datore di lavoro è sempre responsabile del fatto gravando su
di lui l’obbligo di protezione98.

      La Cassazione ha inoltre affermato che, anche quando il comportamento
vessatorio è caratterizzato da uno specifico intento lesivo, la responsabilità del datore
può discendere attraverso l’art. 2049 cod. civ., da colpevole inerzia nella rimozione del fatto lesivo99
richiedendo, in tale ipotesi, la sussistenza di altri due elementi: l’intrinseca illiceità
soggettiva ed oggettiva di tale comportamento ed il rapporto di occasionalità
necessaria tra attività lavorativa e danno subito. Quest’ultima condizione per il
riconoscimento della responsabilità ex art 2049 cod. civ. si considera realizzata nel
momento in cui si dia prova che le incombenze affidate al lavoratore siano tali da determinare
una situazione che renda possibile o anche solo agevole, la consumazione del fatto illecito e ciò anche
qualora il lavoratore abbia operato oltre i limiti del proprio incarico e contro la volontà del
committente, ovvero abbia agito con dolo sempre nell’ambito delle proprie mansioni100.

      L’articolo 2087 cod. civ. rappresenta una norma di chiusura del sistema di
protezione del lavoratore estendibile a situazioni e ipotesi non ancora previste dal
legislatore, che impone da un lato all’imprenditore l’adozione di rimedi richiesti
espressamente dalla legge, dall’altro richiede il rispetto del più generale impegno ad
adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’incolumità e l’integrità psico-fisica
del lavoratore; tutto ciò sia in forza della previsione costituzionale a garanzia della
salute, sia in forza dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Questo
disposto è stato più volte espresso dalla Suprema Corte affermando, ad esempio,
che la domanda va riferita, indipendentemente dalla prospettazione della parte, ad un’azione di
responsabilità contrattuale. Infatti se il termine mobbing può essere generalmente riferito ad ogni
ipotesi di pratiche vessatorie, poste in essere da uno o più soggetti per danneggiare in modo
sistematico un lavoratore nel suo ambiente di lavoro, nella fattispecie vengono in rilievo violazioni di
specifici obblighi contrattuali derivanti dal rapporto di impiego101. Come si osserva anche da
questa pronuncia, il riferimento alle condotte mobbizzanti è globale, non è
circoscritto alla legislazione speciale in materia di prevenzione, ma abbraccia una

98 Cfr., A. VALLEBONA, Mobbing senza veli, DRI, 2005.
99 Cassazione. Civile, Sezione Lavoro n. 22858 del 9 settembre del 2008 con nota di A. BATA E A.

   SPIRITO, in DANNO E RESP., 2008 p. 1171.
100 Cassazione Civile, Sezione III, 6 marzo 2008 in Rivista Italiana di Medicina Legale 2/2014.
101 Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 8438 del 4 maggio 2004.

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