Page 203 - Quaderno 2017-4
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In sede civile possono sicuramente essere invocate le seguenti norme, in base
alle singole condotte che si vengono a realizzare nel caso di specie83:

      - l’art. 2087 cod. civ., che sancisce l’obbligo del datore di lavoro di adottare le
         misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del
         prestatore di lavoro;

      - gli artt. 2103 cod. civ. e l’art. 52, D.Lgs. n. 165/2001, applicabile ai pubblici
         dipendenti, in materia di cosiddetto demansionamento, talora invocato come
         indice di mobbing ai danni del lavoratore;

      - il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
         luoghi di lavoro;

      - l’art. 15, legge n. 300/1970 (statuto lavoratori), che sanziona con la nullità
         gli atti discriminatori in danno del lavoratore;

      - l’art. 2049 cod. civ., che pone a carico dei padroni e committenti la responsabilità
         per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi.

      Queste tutele si basano su disposizioni costituzionali quali, l’art. 2 su cui si
fonda il principio di solidarietà e l’art. 3 per quanto riguarda l’uguaglianza; per
l’ambito lavorativo assumono rilevanza specifica l’art. 4, che riconosce il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che lo rendano effettivo, nonché l’art. 32, che
tutela il diritto alla tutela della salute. Va anche ricordato l’art. 35, che invoca la tutela
del lavoro in tutte le sue forme e valorizza la formazione e l’elevazione professionale
del lavoratori, quali strumenti di accrescimento della personalità e della libertà dei
singoli; da ultimo rileva l’art. 41 che, pur riconoscendo l’importanza dell’iniziativa
economica privata, non consente che essa si svolga in contrasto con l’utilità sociale,
ovvero con modalità tali da cagionare danni alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità
umana. Infine, i funzionari e i dipendenti dello Stato ed Enti pubblici, a norma
dell’art. 28, sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti, e, in tali casi, viene estesa
la responsabilità civile allo Stato e agli Enti pubblici.

      I rimedi utilizzati dai giudici nei ricorsi per la responsabilità civile degli attori
sono affidati alle norme generiche previste dal nostro legislatore in ambito di diritto
del lavoro.

83 S. PETRILLI, Il mobbing: elementi caratteristici, Consulente legale Enti Pubblici e Imprese nota a
   Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n.10037 del 15 maggio 2015.

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