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b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella
propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i
comportamenti lesivi81.
Questa sentenza è stata ripresa sempre più spesso nelle pronunce della
Cassazione trasformando queste quattro componenti orientando tutte le decisioni
successive.
La ricerca di elementi più puntuali e insindacabili ha portato alla definizione
dei sette parametri tassativi del mobbing che riprendono in maniera più organica e
scientifica gli elementi ricorrenti nella sentenza del 2010. Tali principi sono stati
mutuati da quelli espressi da H. Ege per riconoscere il mobbing italiano,
distinguendo questo modello da quello presente in altri paesi europei. Il modello, già
trattato nel dettaglio nei parametri precedenti, è diventato fulcro per la trattazione
del fenomeno sia in ambito psicologico che giuridico con una commistione di ambiti
particolarmente eterogenei e, inizialmente, volutamente tenuti slegati.
I parametri vengono enunciati desumendo le risultanze delle attività di perizia
svolte dai medici legali e psicologi del lavoro in qualità di Consulenti Tecnici
d’Ufficio. Queste vengono per la prima volta sono enunciate specificatamente in
sede giurisprudenziale guadagnando una valenza di gran lunga superiore, infatti, la
Corte del merito ha posto a base del proprio decisum anche le risultanze della perizia, allegata agli
atti, eseguita in sede penale da uno dei massimi esperti di mobbing che, esaminata la vicenda
lavorativa della DM.A. aveva riscontrato la presenza contestuale di tutti e sette i parametri
tassativi di riconoscimento del mobbing “che sono l’ambiente; la durata, la frequenza, il tipo di
azioni ostili, il dislivello tra gli antagonisti, l’andamento secondo fasi successive, l’intento
persecutorio”, parametri questi di cui la Corte territoriale trova riscontro, come detto, nelle
risultanze istruttorie82.
I giudici di legittimità in questo modo cristallizzato un metodo scientifico
uniforme per tutta la giurisprudenza finalizzato alla valutazione della possibilità e
della quantificazione del danno lavorativo risarcibile al lavoratore ricorrente da parte
del proprio datore di lavoro o dei colleghi.
81 Cassazione civile n.7382 del 26 marzo 2010, Cassazione Civile n. 12048 del 21 maggio 2011,
Cassazione Civile, n. 17698 del 6 agosto 2014,. www.olympus.uniurb.it
82 Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 10037 del 15 maggio 2015.
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