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condotte mobbizzanti, ogni qual volta i comportamenti illeciti queste comportino
conseguenze pregiudizievoli per la salute della vittima. Peraltro, proprio l’attento
approfondimento dimostrato dalle scienze giuridiche e mediche in tema di danni alla
persona conseguenti al mobbing ha permesso di perfezionare il riconoscimento dei
danni psichici subiti dal lavoratore e, dunque, di equiparare la disabilità fisica a quella
psichica. La funzione collettiva dell’art. 32 Cost. rileva, essendo stato introdotto
all’interno del diritto alla salute il diritto all’ambiente salubre, cioè una tutela ulteriore
rivolta alla pluralità di soggetti che lavorano all’interno del medesimo ambiente. Tale
funzione è da leggersi in combinato disposto con l’art.41, iniziativa economica, che
incontra tra i suoi limiti quello della sicurezza. Da ciò si deduce che la salute e la
sicurezza del lavoratore devono considerarsi interessi prioritari e non alternativi
all’iniziativa economica.

      La sentenza del Tribunale di Torino del 199990 ha riconosciuto per la prima
volta il danno biologico da mobbing, in particolare quello psichico, riconoscendolo
come esito che costituisce una prevedibile conseguenza delle condotte vessatorie
reiterate e continue nei confronti di un lavoratore.

      Inizialmente, a seconda del rapporto di lavoro tra gli attori, si distingueva tra
responsabilità contrattuale e extracontrattuale. Successivamente, nonostante le
difficoltà di natura definitoria in relazione al criterio finalistico - tra dolo generico o
dolo specifico – dottrina e giurisprudenza hanno condiviso che le vessazioni sul
luogo di lavoro vanno ricondotte, anche nel caso di mobbing orizzontale91, all’art.
2087 cod. civ. che pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le
misure necessarie ad assicurare, secondo la tecnica, l’esperienza e la particolarità del
lavoro, la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del dipendente, nonché
di astenersi dal porre in essere azioni moleste e lesive della salute e della dignità del
lavoratore92. Infatti, l’interpretazione estensiva dell’art. 2087 cod. civ., letto in
combinato disposto con l’art 2049 cod. civ.93, introduce la responsabilità
contrattuale nei confronti del datore di lavoro anche in caso di mobbing orizzontale,
cioè perpetrato da un soggetto non gerarchicamente superiore alla vittima.

90 Tribunale di Torino, 16 novembre 1999, in RIVISTA ITALIANA DIRITTO DEL LAVORO, 2000, pag. 102.
91 Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 898 del 17 gennaio 2014, che consolida un precedente

   orientamento già utilizzato da Cassazione Civile, Sezione Lavoro n. 4774 del 6 marzo 2006.
92 Tra le altre Cassazione Civile, Sezione lavoro, n. 2251 del 16 febbraio 2012 e Cassazione Civile,

   Sezione Lavoro. n. 2038 del 29 gennaio 2013.
93 Codice Civile, art. 2049:”I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei

   loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.

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