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ribadito che il danno da dequalificazione non consegue in re ipsa al
demansionamento stesso, come a dire che una volta dimostrata la violazione dell’art.
2103 cod. civ. il dipendente abbia sempre diritto al risarcimento di un danno, sia
esso patrimoniale, esistenziale, morale o biologico. Al contrario, le Sezioni Unite,
ponendo fine a una lunga querelle giurisprudenziale, hanno stabilito che il lavoratore,
per avere diritto al risarcimento del pregiudizio subito per effetto della condotta
datoriale, è tenuto a provare la sussistenza del danno, la natura e le caratteristiche
dell’offesa, nonché il relativo nesso causale con l’inadempimento del datore di
lavoro.
Ad oggi, l’orientamento pressoché consolidato delle Corti di merito risulta
conforme a tali principi, assolutamente condivisibili, in merito all’onere probatorio e
alla sussistenza del nesso causale: in quasi tutte le pronunce viene richiesto che il
ricorrente offra una prova ulteriore rispetto a quella concernente il cattivo esercizio
dello ius variandi da parte del datore di lavoro, dovendo dimostrare la sussistenza
della lesione che si assume di aver subito, oltre al nesso di causalità con il
demansionamento.
Nonostante numerose sentenze sul tema il panorama permane piuttosto
complesso in riferimento alla tipologia di danno risarcibile a fronte di un
demansionamento professionale. Viene evidenziata una “valenza esistenziale del
rapporto di lavoro” richiamata in forza di norme costituzionali quali gli artt. 2 e 4
Cost., oltre che avallata da recenti pronunce della Suprema Corte.107 La molteplicità
delle voci di danno liquidate a fronte dell’inadempimento datoriale ex art. 2103 cod.
civ. non costituisce peraltro una novità nella giurisprudenza giuslavorista,
considerata la lunga evoluzione che ha caratterizzato il danno da demansionamento
che, per sua natura, coinvolge più aspetti della persona del lavoratore .
2006, I, 2334 (s.m.) con nota di G. PONZANELLI; Resp. civ. e prev., 2006, 1477 (s.m.), con nota
di M. ROSSETTI; Resp. civ. e prev., 2006, 1041 (s.m.), con nota di M. BERTONCINI; Foro it.,
2006, I, 134; Orient. giur. lav., 2006, I, 86; Giust. civ., 2007, I, 679; Riv. giur. lav., 2006, II, 233
(s.m.), con nota di F. FABBRI; Guida al diritto, 2006, 16, 64; Resp. civ. e prev., 2007, 839, con
nota di F. BONACCORSI; Dir. famiglia, 2006, 1572.
107 Dal 2008 ad oggi la Suprema Corte è più volte tornata a pronunciarsi sul danno esistenziale, a
titolo esemplificativo, Cassazione Civile, Sezione III, 20 novembre 2012, n. 20292, con nota di
G. PONZANELLI, dove si rileva che “il danno esistenziale concerne il peggioramento della qualità di vita a
cagione della perdita di una persona cara, prescinde dall’esistenza di malattie organiche o psichiche, e si distingue
dall’interesse all’integrità morale protetto dall’art. 2 della Costituzione”. Da ultimo, Cassazione Civile,
Sezione Lavoro, 4 giugno 2013, n. 14017; Cassazione, Sezione III, 3 ottobre 2013, n. 22585 e
Cassazione, Sezione III, 11 ottobre 2013, n. 23147, in WWW.LIDER-LAB.ORG, nelle quali, seppur
con motivazioni diverse, si afferma la riconoscibilità dei pregiudizi esistenziali, ma non la loro
autonoma liquidazione.
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