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fattispecie114, ed essere dunque nei riguardi del destinatario della condotta: a) il
familiare o il convivente; b) il subalterno (essendo la vittima “persona sottoposta alla
sua autorità”); c) l’affidatario (ossia il soggetto cui il maltrattato era stato
previamente affidato per tutta una serie di ragioni espressamente elencate). Le tre
categorie hanno ratio e caratteristiche completamente diverse tra loro, ma
presentano un minimo comun denominatore: la dinamica relazionale esistente tra le
parti in gioco.
Questo apporto intersoggettivo è il vero e proprio fulcro attorno al quale ruota
l’incriminazione ex art. 572 c.p.: esso costituisce il nucleo fondamentale che
attribuisce disvalore alle condotte, le quali diventano penalmente rilevanti proprio
perché sono realizzate all’interno di un rapporto relazionale particolarmente stretto.
E proprio questo rapporto è il cardine per poter accostare il mobbing con il reato di
maltrattamenti dato che la relazione lavorativa esistente tra mobber e mobbizzato è al
contempo causa ed effetto del fenomeno. Una problematica riguarda
l’interpretazione del 572 dato che la rubrica di tale articolo parla di famiglia, e quindi
da una parafrasi letterale dell’articolo non permetterebbe di interessare un fenomeno
riguardante un rapporto lavorativo, per quanto stretto possa essere.
Tale orientamento è stato superato da tempo da parte della giurisprudenza,
poiché il testo della legge non tratta unicamente di familiari, ma anche di “persona
sottoposta all’autorità” e come ha dedotto la Corte di Cassazione115 la relazione
professionale esistente tra datore e lavoratore è sufficiente ad integrare la fattispecie
di maltrattamenti poiché “il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e
lavoratore subordinato, essendo caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che la legge
attribuisce al datore nei confronti del lavoratore dipendente, pone quest’ultimo nella condizione,
specificamente prevista dalla norma, di persona sottoposta alla sua autorità”.
Alla base di tale ragionamento, due gli argomenti utilizzati: il primo riguarda la
natura non vincolante e meramente esemplificativa della rubrica del reato, il secondo
argomento riguarda il bene giuridico tutelato che, a prescindere dalla collocazione
sistematica non è la famiglia intesa con i soli soggetti che compongono il nucleo
familiare, ma benessere psico-fisico del singolo all’interno di rapporti qualificati,
114 L. TARASCO, Maltrattamenti in famiglia o verso conviventi: prospettive di “ulteriore” riforma, in DIRITTO
PENALE E PROCESSO, vol. 1/15, 2015.
115 Tra le pronunce più significative, si vedano: Cassazione Civile, Sezione VI n. 10090 del 22
gennaio 2001 e Cassazione Civile, Sezione. III, n. 27469 del 5 giugno 2008, entrambe in
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