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Con tale decisione il giudice piemontese ha condannato un imprenditore
titolare di un Istituto di Vigilanza Privata di Torino per il reato di cui all’art. 590 c.p.
per aver cagionato, a un dipendente esercente l’attività di guardia giurata, una lesione
personale da cui è derivata una malattia (infarto del miocardio), che ha lasciato
postumi anatomici permanenti. Il dipendente versava in una “situazione di terrorismo
psicologico che lo costringeva a non richiedere ciò che gli spettava, a non farsi mai avanti, a non
polemizzare sui turni di notte e sulle mancate ferie, per paura di essere licenziato”.
La qualificazione del reato come colposa implica l’applicabilità di questo
articolo piuttosto che del 582 e 583 c.p., conseguendone che l’illecito
comportamento è perseguibile penalmente solo a querela dell’offeso, mentre la
lesione dolosa, ossia procurata con coscienza e volontà è, fatte salve le ipotesi di
lesione non superiore a venti giorni, perseguibile d’ufficio, scaturendone la
punizione del mobber, ove evidentemente i suoi comportamenti divenissero noti,
anche nei casi non infrequenti di omertosa inerzia del mobbizzato. Il comportamento
legittima il lavoratore anche alla richiesta di risarcimento in sede civilistica.
3) Ingiuria e diffamazione
L’art 594121c.p. disciplina il reato di ingiuria commessa attraverso la
comunicazione telefonica, telegrafica o scritta che tendono a colpire violentemente
la dignità morale del lavoratore. Il bene giuridico tutelato è l’onore inteso in senso
soggettivo, cioè il sentimento che ognuno ha della propria dignità morale. Il reato è
punito a titolo di dolo generico, inteso come volontà di usare espressioni offensive
con la consapevolezza dell’ attitudine offensiva delle parole usate. Per l’applicazione
in caso di mobbing è necessario verificare entro quali confini il superiore possa
esercitare il suo diritto di critica e di correzione dell’operato dei propri dipendenti
mirando alla personalità del lavoratore e non ad aspetti che effettivamente sono
oggetto di correzione. Ovviamente tale reato può essere realizzato non solo dal
datore di lavoro, ma anche dai colleghi e può essere integrato attribuendo al
121 Ingiuria: Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto
mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona
offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro, se l’offesa
consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia
commessa in presenza di più persone.
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