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previsione più ampia, imponendo un generale obbligo di astensione da
comportamenti lesivi dell’integrità psico-fisica del lavoratore102.
Il risarcimento dei danni alla persona nel diritto del lavoro è un tema di
particolare attualità, soprattutto negli ultimi anni e, in particolare, dalle pronunce
delle Sezioni Unite del 2008103, con le quali, com’è noto, da una parte si è acclarata la
possibilità di dar luogo al risarcimento del danno alla persona a seguito di
inadempimento contrattuale e, dall’altra, è stata affermata la sussistenza di una
categoria onnicomprensiva del danno non patrimoniale, compromettendo così il
sistema risarcitorio tipico del diritto del lavoro, sostenuto da un forte orientamento
“esistenzialista” e da una “tipica” suddivisione delle voci di danno ai fini della
risarcibilità del cosiddetta differenziale104. Ulteriore elemento di rilievo nell’analisi della
giurisprudenza giuslavorista è certamente il continuo riferimento ai principi
costituzionali, fulcro del sistema risarcitorio; infatti è indubbio che qualora vi sia
effettivamente un pregiudizio alla persona del lavoratore, questo costituisce quasi
sempre un’offesa a interessi aventi rilievo costituzionale.
Si deve evidenziare che per la fattispecie del cosiddetto demansionamento, ovvero
l’adibizione del dipendente a mansioni quantitativamente o qualitativamente inferiori
a quelle previste contrattualmente, oltre all’art. 2087, si deve considerare l’art. 2103
cod. civ. ,come riformato dalla novella del 2015, in stretta correlazione con alcune
norme costituzionali quali, in primis, gli artt. 1, 2, 4 e 35 Cost. Dalla violazione delle
summenzionate norme e dall’inadempimento contrattuale del datore possono
conseguire al lavoratore complessi danni, patrimoniali e non, che non sempre il
nostro sistema risarcitorio è in grado di ristorare, se non integralmente, per lo meno
in modo soddisfacente. Proprio per superare tale inadeguatezza105 e dunque
permettere al giudice di poter ristorare il pregiudizio sofferto dal lavoratore
personalizzando il risarcimento al caso di specie, la giurisprudenza ha ritenuto
sempre più necessaria una puntuale prova dei danni sofferti. Infatti, a seguito della
sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, del 2006 n. 6572106 , è stato
102 Cassazione civile, Sezione lavoro 17 giugno 1995.
103 Cassazione, Sezioni Unite, nn. 26972-73-74-75 dell’11 novembre 2008.
104 V. CECCARELLI , Il danno alla persona nel rapporto di lavoro , in DANNO E RESPONSABILITÀ, 2013.
105 P. ALBI, Danno e rapporto di lavoro, in E. Navarretta (a cura di) DANNO NON PATRIMONIALE.
PRINCIPI, REGOLE E TABELLE PER LA LIQUIDAZIONE, Milano, 2010.
106 Pubblicata in numerose riviste, fra cui: Giur. it. 2006, 2042; Riv. it. med. leg., 2007, 467; Giust.
civ. Mass., 2006, 3; Dir. e giust., 2006, 22, 59; Giust. civ., 2006, I, 1443 (s.m.), con nota di F.
TERRUSI; Lav. giur., 2006, 661 (s.m.), con nota di C. SORGI; Riv. giur. lav., 2006, 233; Foro it.,
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