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Giurisprudenza e dottrina sono concordi94 sul fatto che sia possibile ricondurre alla
formulazione del 2087, oltre al generale principio del neminem laedere, anche ogni
elemento che includa l’obbligo del datore di lavoro di comportarsi nei riguardi dell’altra parte
secondo il generale dovere di correttezza di cui all’art. 1175 cod. civ.95, estendendo la tutela ivi
prevista oltre ai cosiddetti beni della vita, anche alla personalità morale della vittima.

      Il datore di lavoro, dunque, non solo dovrà astenersi dal commettere
personalmente atti vessatori, ma, in forza del combinato disposto degli artt. 2087,
2049 cod. civ. e 32 Cost., è responsabile anche di condotte vessatorie di qualsivoglia
natura e forma, siano esse attive o omissive, nella misura in cui non abbia
correttamente adempiuto all’obbligazione di sicurezza e che si siano protratte ai
danni di un dipendente da altri, tali da arrecare al lavoratore danni sull’equilibrio
psico-fisico. Sussiste, dunque, sia una responsabilità diretta che indiretta: la prima
scaturisce dal comportamento del datore stesso, quale autore del mobbing; la
seconda si ha quando un dipendente, stimolato o tollerato dal superiore, vessi un
suo collega; in questo caso il datore risponde per colpa in eligendo o in vigilando,
secondo quando stabilito dall’art. 2049 cod. civ. Attraverso questa norma, il
legislatore ha scelto punire il datore di lavoro sul presupposto della sussistenza di un
rapporto di dipendenza, con conseguente dovere di controllo, di sorveglianza e di
prevenzione del preponente sulle attività del preposto, come confermato dallo
stesso Testo Unico n. 81 del 200896, il quale all’art. 28 prevede che, nella valutazione
dei rischi, si debba tener conto di tutti i pericoli per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress da lavoro correlato.

      In caso di responsabilità indiretta al datore di lavoro, sono richiesti alcuni
comportamenti attivi per poter invocare l’esonero della responsabilità contrattuale
ex 2087 cod. civ. La giurisprudenza97 ha circoscritto il confine di responsabilità
all’interno di un oggettivo standard di conoscibilità del rischio, in cui sono
richiamate sia regole scritte che derivanti dall’esperienza, compresa la colpevole
inerzia nella rimozione del fatto lesivo. In questo caso la giurisprudenza riscontra la
responsabilità del datore per la condotta illecita di un suo dipendente per mezzo del

94 R. SCOGNAMIGLIO, A proposito di mobbing, P. TULLINI Mobbing e rapporto di lavoro: una fattispecie
   emergente di danno alla persona, S. MAZZAMUTO, Una rilettura del mobbing: obbligo di protezione e condotte
   plurime di inadempimento.

95 D. GAROFALO, Mobbing e tutela del lavoratore tra fondamento normativo e tecnica risarcitoria, Milano 2004.
96 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, Testo Unico per la sicurezza sul lavoro.
97 Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 87 del 10 gennaio 2012.

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