Page 202 - Quaderno 2017-4
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Per completezza si ricordano sinteticamente le caratteristiche dei parametri
tassativi e che devono essere provati dalla vittima:
1. ambiente di lavoro: nel senso che le vessazioni devono avvenire sul luogo di
lavoro;
2. durata: con contrasti e persecuzioni “lavorative” che devono avvenire in un
congruo periodo di tempo;
3. frequenza: le provate attività vessatorie devono essere reiterate e molteplici
nel tempo;
4. tipo di azioni ostili: le azioni poste in essere devono rientrare in almeno due
delle categorie di azioni ostili riconosciute: attacchi alla possibilità di
comunicare; isolamento sistematico; cambiamenti delle mansioni lavorative;
attacchi alla reputazione; violenze o minacce;
5. dislivello tra gli antagonisti: provando l’inferiorità, non solo prettamente
gerarchica del soggetto mobbizzato;
6. andamento secondo fasi successive: almeno alcune tra, conflitto mirato,
inizio del mobbing, sintomi psicopatici, errori e abusi, aggravamento salute,
esclusione dal mondo del lavoro (modello Ege);
7. intento persecutorio: ossia la prova di un disegno vessatorio coerente.
Questa evoluzione ha portato ad una concreta trasformazione sull’attuazione
della disciplina civilistica e/o penalistica riguardo al mobbing sia in relazione alla
risarcibilità del danno, sia riguardo al ruolo del Consulente Tecnico d’Ufficio.
d. Applicazione della disciplina civilistica e penalistica
1. La tutela civile
Come precedentemente affermato, a differenza di altri Paesi europei, nel
nostro ordinamento nessuna norma giuridica prevede forme di tutela e sanzioni
specifiche contro il mobbing. Tuttavia, grazie al contributo della giurisprudenza,
molte norme possono oggi rimediare alla mancanza di una soluzione legislativa
specifica sul tema, poiché alcune condotte tipicamente riconducibili al fenomeno
sono deducibili e sanzionate da precise disposizioni.
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