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nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro
in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione
finalizzato all’obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo. Ciò implica l’esistenza di uno o
più soggetti attivi cui i suindicati comportamenti siano ascrivibili e di un soggetto passivo che di tali
comportamenti sia destinatario e vittima. Per quanto concerne i soggetti attivi vengono in evidenza
le condotte -commissive o, in ipotesi, omissive- che possono estrinsecarsi sia in atti giuridici veri e
propri sia in semplici comportamenti materiali aventi in ogni caso, gli uni e gli altri, la duplice
peculiarità di poter essere, se esaminati singolarmente, anche leciti, legittimi o irrilevanti dal punto
di vista giuridico, e tuttavia di acquisire comunque rilievo quali elementi della complessiva condotta
caratterizzata nel suo insieme dall’effetto e talvolta, secondo alcuni, dallo scopo di persecuzione e di
emarginazione. Per quanto riguarda il soggetto passivo si pongono principalmente problemi di
individuazione e valutazione delle conseguenze dei comportamenti medesimi. Tali conseguenze,
secondo le attuali acquisizioni, possono essere di ordine diverso. Infatti, la serie di condotte in cui
dal lato attivo si concretizza il mobbing può determinare: l’insorgenza nel destinatario di disturbi di
vario tipo e, a volte, di patologie psicotiche, complessivamente indicati come sindrome da stress
postraumatico; il compimento, da parte del soggetto passivo medesimo o nei suoi confronti, di atti
che portano alla cessazione del rapporto di lavoro (rispettivamente: dimissioni o licenziamento),
anche indipendentemente dall’esistenza dei disturbi di tipo psicologico o medico di cui si è detto
sopra; l’adozione, da parte della vittima, di altre condotte giuridicamente rilevanti, ed eventualmente
illecite, come reazione alla persecuzione ed emarginazione.”
Con tale trattazione la Corte ha proclamato due principi di diritto di notevole
importanza che esulano dalla sola legislazione regionale e saranno la pietra d’angolo
di tutte le successive pronunce giurisprudenziali
In primo luogo, la giurisprudenza ha, prevalentemente, ricondotto le concrete fattispecie di
mobbing nella previsione dell’articolo 2087 cod. civ. che, sotto la rubrica «tutela delle condizioni di
lavoro», contiene il precetto secondo cui «l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro», e che è stato inteso come fonte di responsabilità anche contrattuale del datore di lavoro.78
L’art. 2087 del codice civile è la norma attualmente in vigore che si ritiene più
confacente alla tutela civilistica del mobbing poiché impone al datore di lavoro di
prevenire e reprimere tutte le condotte poste in essere contro la vittima da parte di
superiori o colleghi.
78 Corte Costituzionale, n. 359 del 19 dicembre 2003.
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