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apposite aree dove i lavoratori avrebbero potuto ottenere la prima assistenza ed
essere indirizzati verso i centri specializzati; in aggiunta, le ASL avrebbero dovuto
segnalare al datore di lavoro la situazione di disagio, invitandolo a prendere i giusti
rimedi.
Questa disposizione è stata definita incostituzionale dalla Consulta perché: in
primo luogo, presentava un’autonoma descrizione giuridica del fenomeno,
incidendo anche sulle definizioni emergenti in sede comunitaria che dovrebbero
essere uniformi; inoltre, stabiliva le procedure per far valere la responsabilità per
danni subiti e , infine, concedeva la facoltà ai centri anti-mobbing di diagnosticare
disturbi e avviare la vittima a servizi specializzati. La legge regionale commetteva
l’errore di presupporre che in assenza di una specifica legislazione nazionale, rispetto
ad un fenomeno emergente come era il mobbing, la Regione potesse avere poteri
illimitati di legiferare, anche se temporaneamente e con un ambito territoriale di
applicazione limitato.
La Corte Costituzionale ha comunque precisato che, l’assenza di una specifica
normativa del mobbing, non ha impedito ai giudici di merito l’adozione di
provvedimenti reintegratori e risarcitori per garantire adeguate forme di tutela,
prevalentemente fondati sull’art. 2087 del cod. civ. e sullo schema concettuale del
legal framework secondo il quale il fenomeno diventa giuridicamente rilevante quando
le condotte, da sole non illecite, siano reiterate in maniera più o meno sistematica.
La Consulta, infine, ha lasciato aperto uno spiraglio normativo alle Regioni
spiegando che ciò non esclude che le Regioni possano intervenire, con propri atti normativi, anche
con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili e a prevenirlo o limitarlo
nelle sue conseguenze. Deve, viceversa, ritenersi certamente precluso alle Regioni di intervenire, in
ambiti di potestà normativa concorrente, dettando norme che vanno ad incidere sul terreno dei
principi fondamentali, che è quanto si è verificato nel caso di specie. La legge regionale impugnata,
contenendo nell’art. 2 una definizione generale del fenomeno mobbing che costituisce il fondamento
di tutte le altre singole disposizioni, è evidentemente viziata da illegittimità costituzionale. Siffatta
illegittimità si riverbera, dalla citata norma definitoria, sull’intero testo legislativo.
In questo modo la Corte porta avanti un ragionamento anacronistico rispetto
alla sua giurisprudenza più recente, ritenendo cioè che la competenza regionale
rimane preclusa nel caso in cui il legislatore non sia intervenuto in una determinata
materia a fissare i principi generali di essa.
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