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Il fatto che lo Stato non sia ancora intervenuto, non toglie che la Regione la
possibilità di occuparsi di quei profili che possono essere ricondotti nella materia
della tutela e della sicurezza del lavoro o della tutela della salute.
I testi normativi regionali successivi, conformandosi alle disposizioni della
Corte Costituzionale, hanno emanato leggi evitando di dare una definizione del
mobbing e di esemplificare le fattispecie in cui può concretarsi il comportamento
vessatorio nei confronti del lavoratore dipendente, in questo modo evitando di
entrare in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione e respingendo le
impugnazioni mosse dallo Stato.
La legge regionale dell’Abruzzo71, emanata nel rispetto dell’art 32 della
Costituzione italiana ed in armonia con i principi dello Statuto regionale, con finalità
di contrastare e prevenire i fenomeni afferenti lo stress psico-sociale (colposo) ed il
mobbing nei luoghi di lavoro ha distinto nettamente le due fattispecie senza però
dare una specifica definizione. In applicazione alla norma, sono stati istituiti: un
Centro di riferimento regionale presso l’ASL di Pescara e centri ascolto in tutte le
ASL regionali, con compiti di monitoraggio ed analisi del fenomeno, di consulenza e
di supporto, di valutazione delle situazioni critiche, di assistenza e sensibilizzazione
dei lavoratori.
Per quanto riguarda le Leggi della Regione Umbria72 e Friuli-Venezia Giulia,73
esse promuovono, in collaborazione con le parti sociali e istituzioni territoriali,
azioni di prevenzione, formazione, informazione, ricerca ed assistenza medico-legale
e psicologica. In Umbria è stato istituito un osservatorio regionale presso
l’assessorato competente in materia di lavoro, mentre è compito del Servizio di
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, con un collegio medico
specialistico, accertare l’esistenza di azioni di mobbing e lo stato del lavoratore
colpito. La Regione Friuli-Venezia Giulia ha costituito appositi centri accreditati
presso l’amministrazione regionale, denominati Punti di Ascolto per il sostegno e
l’aiuto nei confronti dei prestatori di lavoro. Il margine di azione di quest’ultima
legge è più ampio rispetto alle due precedenti, perché emanata da una Regione a
statuto speciale.
71 Legge della Regione Abbruzzo n. 26 dell’11 agosto 2004.
72 Legge della Regione Umbria n. 18 del 28 febbraio 2005.
73 Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 7 dell’8 aprile 2005.
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