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Quella indiretta è la situazione in cui, un criterio, ovvero una prassi
apparentemente neutra, può mettere in situazioni di particolare svantaggio le
persone di un determinato sesso rispetto a quello opposto, a meno che esse risultino
giustificate da legittime finalità; questo tipo di discriminazione comprende anche il
mobbing. Le molestie si verificano nel caso di un comportamento indesiderato
connesso al sesso della persona, avente lo scopo, o l’effetto, di violare la dignità della
persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo.
Le molestie sessuali si riconoscono in un comportamento indesiderato a carattere
sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo di violare la
dignità di una persona. Ogni forma di discriminazione va ad integrare una violazione
alla dignità umana, al diritto alla vita e all’integrità personale, che può
potenzialmente diventare mobbing; in questo senso, solo un’efficace tutela della
parità di trattamento può arginare la diffusione delle condotte illecite.

      L’ordinamento europeo, seguendo questa impostazione, è intervenuto al fine
di armonizzare e uniformare le variegate legislazioni degli Stati membri, per
permettere una sempre maggiore tutela della dignità dei lavoratori. Sono state
emanate, a questo scopo, altre decisioni del Parlamento europeo, come la n.
803/2004, con cui è stato istituito un programma di Azione Comunitaria fino al
2008, il cosiddetto Programma Daphne, per prevenire e combattere la violenza contro i
bambini, le donne e i giovani, sottolineando che queste forme di violenza ledono il
diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all’integrità fisica ed emotiva.
È stata poi emanata dal Consiglio la Direttiva 2004/113/CE, finalizzata alla piena
attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne.

      Citando gli interventi più recenti, non si può non considerare la Direttiva
2006/54/CE, che ha ribadito la necessità dell’intervento della Comunità europea in
base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall’art 5 del Trattato, per
attuare al meglio il principio di parità del trattamento nell’ambiente di lavoro. La
normativa comunitaria sollecita i Paesi membri a realizzare, concretamente e
compiutamente, la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego, soprattutto per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla
promozione e alla formazione professionale, alle condizioni di lavoro e alla
retribuzione. La Direttiva indica quali ipotesi di discriminazione siano tali da
integrare azioni mobbizzanti, stabilisce il divieto di qualsiasi discriminazione fondata

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