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posizione gerarchica elevata e i brillanti risultati, suscitano invidia e timore nei
dirigenti più anziani.

      In Germania non è stata promulgata alcuna legge specifica, ma già nel 1996, la
Volkswagen aveva promosso la stipula di un accordo tra azienda e sindacato con
l’obiettivo di prevenire molestie sessuali, mobbing e ogni forma di discriminazione, al
fine di creare un clima di lavoro positivo basato sulla reciproca collaborazione.
Successivamente, nel 1998, è stato conclusa un’intesa nell’ambito del pubblico impiego
tra il sindacato di un Comune e il Consiglio del personale dell’amministrazione. Sempre
nello stesso anno, è stato istituito a cura del sindacato, un telefono verde, con l’obiettivo
di fornire assistenza e informazione ai lavoratori vittime di mobbing. Nella Repubblica
Federale si calcola che ogni anno vengano pubblicati circa venti libri sul tema, che è
stato elevato a disciplina di studio universitario.

      Nel Regno Unito, un dispositivo ad hoc per contrastare il mobbing è giunto
solo nel 2010 con l’Equality Act, il quale riunisce un sistema molto frammentario e
tratta la parità sul luogo di lavoro, fornendo un quadro giuridico per tutelare i diritti
degli individui e far progredire le pari opportunità contro ogni discriminazione. Il
bullismo in sé non è contro la legge, mentre lo sono le molestie, ma solo se attuate
per motivi collegati all’età, razza, handicap, orientamento sessuale ecc. Altro
elemento peculiare riguarda la procedura che i dipendenti molestati devono adottare:
in primo luogo devono vedere se possono risolvere il problema in modo informale,
successivamente potranno rivolgersi al proprio manager, se quest’ultimo non
riuscisse a rimediare, potranno adottare una denuncia formale con la procedura di
reclamo al datore di lavoro e, solo se tutti questi espedienti non fossero sufficienti,
potranno intraprendere un’azione legale presso il Tribunale del Lavoro67.

      Secondo il Manuale anti-bullying ideato dal Sindacato dei lavoratori dei settori
della manifattura, della scienza e della finanza il fenomeno è una pratica persistente di
danni, offese, intimidazioni o insulti, abusi di potere o ingiuste sanzioni disciplinari, che induce, in
colui contro il quale è indirizzata sentimenti di rabbia, minaccia, umiliazione, vulnerabilità, che
mina la sua fiducia in sé stesso e può causare malattie da stress.

      In ambito Europeo, con la Raccomandazione 92/131/CEE della
Commissione riguardante la “tutela della dignità delle donne e degli uomini sul
lavoro” si è affrontato il tema del mobbing rivolgendosi direttamente agli Stati

67 www.gov.uk/workplace-bullying-and-harassment

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