Page 185 - Quaderno 2017-4
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Al di fuori dell’ambito di applicazione di questi articoli usciamo
dall’Ordinamento militare, derogatorio di quello generale, ed è possibile rilevare una
condotta mobbizzante.

      Il TAR di Perugia con la sentenza n. 469 del 24 Settembre 2010 osserva come
il profilo del mobbing vada considerato con estrema cautela di giudizio quando
l’ambiente di lavoro sia costituito da “luogo militare,” caratterizzato, per definizione,
da una particolare disciplina e peculiari regole: luogo dove non tutte le “aspirazioni”
possono essere esaudite, non tutti i compiti possono essere piacevoli e non tutte le
carenze possono essere tollerate.

      Il Consiglio di Stato64 si è recentemente pronunciato sul tema asserendo che
l’idoneità offensiva da parte del superiore gerarchico deve essere dimostrata per la sistematicità e la
durata dell’azione nel tempo, per le caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione
risultanti da una connotazione emulativa e pretestuosa, ma tali comportamenti non possono essere
qualificati come mobbing se è dimostrabile (o non è dimostrato il contrario) che ad essi vi è una
ragionevole spiegazione alternativa.

      Sarà sicuramente arduo, nel caso in cui ci sia solo una rappresentazione
soggettiva fornita dall’interessato, che postula di essere stato vittima di mobbing,
ascrivere al Ministero della Difesa le responsabilità ex art 2087 del cod. civ. per i
motivi descritti precedentemente. Vanno valutate, oltre al nesso eziologico tra
aggressore e vittima, ai parametri definiti dalla giurisprudenza, anche la sussistenza
delle regole tipiche dell’ambiente lavorativo frequentato e, allo stesso tempo, il
superamento, con la condotta del datore di lavoro, della soglia insita in ciascuna
delle regole richiamate.

64 Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 1991 del 2010.

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