Page 182 - Quaderno 2017-4
P. 182
La nuova situazione ha sicuramente influito sull’incremento del tasso di stress
e di conflitti, che risultano essere cause preponderanti del fenomeno del mobbing. Il
Consiglio di Stato si è recentemente focalizzato sul mobbing nella P.A. definendolo
in tal senso:
Il mobbing, nel rapporto di impiego pubblico si sostanzia in una condotta del datore di
lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti
del dipendente nell’ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili,
reiterati e sistematici, esorbitanti o incongrui rispetto all’ordinaria gestione del rapporto, espressivi di
un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del medesimo dipendente tale da
provocare un effetto lesivo della sua salute psicofisica58.
Questo principio è stato ulteriormente ribadito e integrato con una successiva
pronuncia che illustra come, ai fini della configurabilità della condotta lesiva da
mobbing, va accertata la presenza di una pluralità di elementi costitutivi dati:
1. dalla molteplicità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche
di per sé leciti, posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il
dipendente secondo un disegno vessatorio;
2. dall’evento lesivo della salute psicofisica del dipendente;
3. dal nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e
la lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore;
4. dalla prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio59.
3. Il mobbing nel mondo militare
Per molti anni si è pensato che il mobbing non potesse presentarsi nei rapporti
di lavoro con le amministrazioni militari, profilando per gli appartenenti ai corpi
armati dello stato l’assenza di taluni diritti e garanzie di cui godono i cittadini
cosiddetti “civili”.
La non configurabilità è completamente priva di fondamento giuridico. Tutte
le garanzie; e quindi, ovviamente, il diritto alla complessiva qualità esistenziale della
vita, alla salute, all’onore ed alla reputazione, all’accrescimento della professionalità,
alla serenità morale, ecc. non sono perturbabili e sono previsti dagli artt. 2, 3, 4, 21,
32, 35, 97, 111, 113 Cost.
58 Consiglio di Stato - sezione VI, con sentenza n. 1282 del 12 marzo 2015.
59 Consiglio di Stato - sezione IV, con sentenza n. 4394 del 21 settembre 2015.
- 180 -

