Page 183 - Quaderno 2017-4
P. 183

L’argomento acriticamente invocato da coloro che erano restii al
riconoscimento di alcuni diritti del personale militare è stato da tempo confutato
dalla giurisprudenza, sia essa amministrativa, che costituzionale; in diverse occasioni,
la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 449 del 1999, la sentenza n. 332 del 2000
e la sentenza n. 445 del 2002, ha solennemente proclamato che i diritti fondamentali del
cittadino militare non recedono di fronte alle esigenze della struttura militare60.

      Il Codice dell’Ordinamento Militare ha raccolto ed ordinato tutte le precedenti
norme di legge in un unico testo che definisce i diritti e i doveri dei militari.
L’articolo 146561 del Codice prevede, al primo comma, che le limitazioni sono
ammesse solo in caso si debba garantire l’assolvimento dei compiti propri delle Forze
Armate. Inoltre, il comma 2 dispone che lo Stato assicuri un dignitoso trattamento di
vita legandosi in maniera diretta ed immediata, con l’articolo 2 della Costituzione, il
quale viene ritenuto, dalla unanime dottrina e giurisprudenza, il fondamento
normativo di tutti i diritti costituzionali inviolabili della persona, rendendo
pacificamente applicabile ai militari la fattispecie del mobbing.

      I diritti sono gli stessi garantiti a qualsiasi dipendente della pubblica
amministrazione. Il comandante, che a seguito del D.Lgs. 165 del 2001, ha poteri e
capacità simili a quelli dell’imprenditore privato nell’organizzazione degli uffici e
nella gestione delle risorse umane, è sottoposto ai dettami dell’art. 2087 cod. civ.,
ovvero è responsabile giuridicamente, nelle sue funzioni dirigenziali, in quanto deve
adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori.

      Sembra chiaro come, nonostante il mobbing sia applicabile al mondo militare,
la vera difficoltà sia quella di provare il mobbing per le caratteristiche stesse
dell’ordinamento speciale: la disciplina, la gerarchia, la subordinazione.

      L’ordinamento militare disciplina i soggetti a cui si riferisce il Codice, per la
maggior parte coloro che hanno lo status di militare e che sono vincolati ad una

60 www.altalex.com
61 Codice dell’Ordinamento Militare D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010.

   Art. 1465: Diritti riconosciuti dalla Costituzione
   1. Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per

       garantire l’assolvimento dei compiti propri delle Forze armate sono imposte ai militari
       limitazioni nell’esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l’osservanza di particolari doveri
       nell’ambito dei principi costituzionali.
   2. Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della
       personalità dei militari nonché ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita.
   3. Deve essere sempre garantita nei rapporti personali la pari dignità di tutti i militari.

                                                            - 181 -
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188