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inserita come nuova disposizione all’interno del Codice del Lavoro; grazie ad essa, la
lotta contro la persecuzione sul posto di lavoro, è stata inserita nel più ampio
contesto delle obbligazioni dell’imprenditore in materia di salute e sicurezza sul
lavoro. La definizione di mobbing redatta nella norma è la seguente: Nessun lavoratore
deve subire atti ripetuti di molestia morale che hanno per oggetto o per effetto un degrado delle
condizioni di lavoro suscettibili di ledere i diritti e la dignità del lavoratore, di alterare la sua salute
fisica o mentale o di compromettere il suo avvenire professionale. Nessun lavoratore può essere
sanzionato, licenziato o essere oggetto di misure discriminatorie, dirette o indirette, in particolare
modo in materia di remunerazione, di formazione, di riclassificazione, di qualificazione o
classificazione, di promozione professionale, di mutamento o rinnovazione del contratto, per aver
subito, o rifiutato di subire, i comportamenti definiti nel comma precedente o per aver testimoniato
su tali comportamenti o averli riferiti66. La novità di maggior interesse riguarda
l’introduzione dell’istituto dell’inversione dell’onere della prova, secondo il quale, è il
soggetto accusato di aver compiuto azioni dirette o indirette di violenza morale in
ambito lavorativo, a dover dimostrare l’estraneità da qualsiasi forma di
responsabilità. Inoltre viene inserita nel codice penale francese una nuova sezione
intitolata, per l’appunto, all’harcèlement moral, che per tali condotte sanziona
l’aggressore con la reclusione fino a un anno o la multa fino a quindicimila euro.
In Belgio, nel 2002, è stata emanata una legge che affronta la violenza in tutti i
suoi aspetti, comprese le molestie morali e sessuali perpetrate sul luogo di lavoro. Il
mobbing è definito come una condotta abusiva e ripetuta nel tempo di qualsiasi origine,
esterna o interna all’impresa o all’istituzione, che si manifesta generalmente attraverso
comportamenti, parole, intimidazioni, atti, gesti e scritti unilaterali, aventi per obiettivo e per effetto
l’attentato alla personalità, alla dignità o all’integrità fisica o psicologica di un lavoratore. La
novità rispetto alle altre norme comunitarie è la previsione di “un consigliere per la
prevenzione”, dotato di specifiche competenze psicosociali con particolare
riferimento all’ambiente lavorativo.
In Danimarca è utilizzata l’espressione bullying. La scelta di questa dizione è
legata alla presenza di maggiori attacchi perpetrati da parte superiori gerarchici
aziendali, rispetto a quelle attuate da colleghi o sottoposti. Ad essere prese di mira
più spesso, sono figure professionali di grande competenza, che per la loro
66 Legge sulla modernizzazione sociale, n. 2002-73, www.senat.fr
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