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b. Disciplina legislativa in Italia
L’Italia, anche se con rilevante ritardo, per merito delle pressanti richieste a
livello comunitario, ha iniziato a studiare e a disciplinare la materia.
Nel 2002 il Tribunale di Taranto69 si esprimeva sul mobbing asserendo: è dato
storico che di tale questione se ne parli sempre più spesso, che un simile problema sia all’attenzione
di numerosi e pregevoli studi in tutta Europa e nel mondo, che anche i legislatori di vari paesi
europei abbiano incominciato ad affrontare il problema, al fine di conferirgli una veste giuridica ed
al fine di creare gli strumenti più idonei per combatterlo.
Il Parlamento Europeo, con la già citata risoluzione AS-0283/2001, al punto
10, aveva esortato gli Stati membri a rivedere e completare la propria legislazione
vigente sotto il profilo della lotta contro il mobbing e le molestie sessuali sul posto
di lavoro, e ad uniformare la definizione della fattispecie del mobbing. Alcuni Paesi
comunitari avevano già da tempo una propria normativa in materia, altri si sono
adeguati in un secondo momento, mentre, il nostro Paese, nonostante negli ultimi
decenni siano stati presentati alcuni tentativi di proposta legislativa (alcuni approvati,
ma successivamente abrogati per vizi), non ha ancora promulgato una specifica
disciplina in materia.
Le prime norme sul mobbing sono state emanate in ambito regionale. In
particolare, con la legge della regione Lazio viene data, per la prima volta a livello di
ordinamento interno, una definizione legale del fenomeno, ovviamente
territorialmente limitata: per mobbing s’intendono atti e comportamenti discriminatori o
vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici o privati,
da parte del datore di lavoro o da soggetti posti in posizione sovraordinata, ovvero da altri colleghi, e
che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza-
morale70.
È presente un’elencazione esemplificativa dei possibili atti e comportamenti
discriminatori o vessatori protratti nel tempo posti in essere nei confronti di
lavoratori dipendenti, pubblici e privati, da parte di soggetti in posizione
sovraordinata, o da altri colleghi. Il testo prevedeva, inoltre, l’istituzione di centri
anti-mobbing e di una struttura di raccordo a livello regionale. La strategia di
contrasto, prevedeva l’ausilio delle aziende sanitarie locali, con la costituzione di
69 Tribunale di Taranto, Sez. II, 7 marzo 2002, n. 742.
70 Legge della Regione Lazio n. 16 del 11 Luglio 2002, Disposizioni per prevenire e contrastare il mobbing
nei luoghi di lavoro.
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