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Le leggi regionali dell’Abruzzo, Umbria e Friuli-Venezia Giulia si propongono
i medesimi obiettivi di prevenzione e contrasto con piccole differenze riguardanti
soggetti e istituzioni coinvolte. Si può notare una essenziale differenza con la
completezza di descrizione e strumenti presenti nella L. Regionale del Lazio n. 16
del 2002; in queste non è prevista la facoltà dei centri anti-mobbing di segnalare al
datore di lavoro, pubblico o privato, la situazione di disagio del lavoratore,
invitandolo ad assumere provvedimenti idonei per rimuoverne le cause.
Tali disciplina legislativa, in primo luogo è presente solo in un numero limitato
di Regioni, ma, soprattutto, manca una definizione netta di possibili atti e
comportamenti rilevanti ai fini della concretizzazione della fattispecie in senso
stretto, che viene indicata genericamente alla stregua di fenomeno afferente allo
stress psicosociale nei luoghi di lavoro, come per la legge abruzzese, o fenomeno di
molestie, persecuzioni e violenze psicologiche, per la legge umbra, o come
fenomeno di persecuzioni e violenze psicologiche psico-fisiche nell’ambiente di
lavoro, come per la legge del Friuli. Tali norme sono assolutamente insufficienti per
contrastare un fenomeno dilagante in Italia.
A livello nazionale la disciplina legislativa è ancora più scarna. Negli ultimi anni
si sono susseguiti numerosi disegni di legge, alcuni dei quali particolarmente
interessanti che hanno cercato di regolare il fenomeno del mobbing. Tra questi la
proposta Cicu74 che, a livello penale, condanna coloro che attuano condotte tese ad
instaurare una forma di terrore psicologico sul luogo di lavoro tramite molestie,
minacce, calunnie e ogni altro atteggiamento vessatorio. Di rilievo anche la proposta
Magnalbò75 n. 3255 del 2004 che, pur riproponendo in parte il disegno di legge
Eufemi del 2002 ha, tuttavia ricevuto numerose critiche per la vaghezza e
superficialità della norma, poiché lasciava spazio a troppe interpretazioni lontane
dalla realtà. La norma prevedeva la perseguibilità di condotte mobbizzanti che
provocano un pericolo per la salute psico-fisica della vittima, lasciando, comunque,
senza alcuna tutela penale altre condotte mobbizzanti che non ledono tale bene; la
tutela della vittima con il ripristino da parte del giudice, con decreto,
immediatamente esecutivo, di cessazione delle condotte illegittime, il ripristino della
situazione precedente alle persecuzioni e il risarcimento del danno da mobbing.
74 Disegno di legge n.1813 del 1996, Norme per la repressione del terrorismo psicologico nei luoghi di lavoro.
75 Disegno di legge n. 3255 del 2004, Norme per contrastare il fenomeno del mobbing.
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