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sul sesso nei rapporti pubblici, compresi gli enti di diritto pubblico. Essa prevede, a
garanzia delle persone che si ritengono lese a causa della violazione del principio
della parità di trattamento, la possibilità di accedere a procedure giurisdizionali,
finalizzate all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla stessa Direttiva, anche dopo la
cessazione del rapporto nel quale si sarebbe prodotta la discriminazione. Molto
rilevante è la previsione del risarcimento o riparazione dei danni subiti: è stabilito
che gli Stati membri introducano nei loro ordinamenti le misure necessarie per
garantire che il danno subito da un soggetto per discriminazione fondata sul sesso
sia indennizzato o riparato realmente ed effettivamente. Per permettere un’agevole
ed attuabile azione risarcitoria, la Direttiva prevede un particolare onere probatorio a
carico del convenuto, a cui spetterà provare l’insussistenza della violazione del
principio di parità di trattamento.

      Da ultimo la risoluzione del Parlamento Europeo P8_TA-PROV(2015)0411
n.2015/2107 (INI)68 del 25 novembre 2015, riguardante il quadro strategico
dell’Unione europea in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro 2014-
2020, richiama l’attenzione sul problema del mobbing e le sue possibili ripercussioni sulla salute
psicosociale; sottolinea l’importanza di combattere le molestie e la violenza sul luogo di lavoro e
invita pertanto la commissione, in stretta collaborazione con le parti sociali, a valutare la possibilità
di presentare una proposta di atto giuridico sulla base dell’accordo quadro sulle molestie e la
violenza sul luogo di lavoro; esorta inoltre gli Stati membri a mettere a punto strategie nazionali
efficaci di lotta alla violenza sul luogo di lavoro. Riassumendo, negli ultimi anni è emersa,
grazie al contributo delle Istituzioni europee, una maggiore attenzione rivolta alle
vessazioni nell’ambiente di lavoro con ripercussioni significative sugli ordinamenti
giuridici degli Stati membri. Inoltre, la stessa risoluzione invita la Commissione e gli Stati
membri ad elaborare ed attuare un programma per il monitoraggio, la gestione e il sostegno
sistematici delle persone che presentano rischi psicosociali, tra cui stress, depressione ed esaurimento,
esortando inoltre ad effettuare studi, migliorare la prevenzione e valutare nuove misure basate sulla
condivisione delle migliori pratiche e di migliori strumenti per il reinserimento professionale.

      In conclusione, si può notare una politica europea tendente principalmente alla
prevenzione di un fenomeno, ormai conosciuto in tutto l’Occidente,
particolarmente lesivo sia per la persona sia per l’azienda dove sono perpetrate le
condotte persecutorie.

68 www.europarl.europa.eu

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