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membri richiedendo di imporre alle imprese, ai pubblici poteri, nonché alle parti sociali,
l’attuazione di politiche di prevenzione efficaci, l’introduzione di un sistema di scambio di
esperienze, e l’individuazione di procedure atte a risolvere il problema per le vittime e ad evitare che
esso si ripresenti.
A livello di ordinamento comunitario, oltre ai principi fondamentali sanciti
nella Carta di Nizza del 2000 in materia di dignità umana, diritto all’integrità fisica e
psichica della persona sul posto di lavoro, sono annoverati, nel Trattato istitutivo
della Comunità Europea, norme preordinate a favorire il miglioramento delle
condizioni di lavoro e, quindi, a prevenire e ostacolare pratiche vessatorie e abusi sul
luogo di lavoro. Momento fondamentale per la lotta al mobbing è stata
l’approvazione da parte del Parlamento europeo della Risoluzione 2001/2339 (INI)
avente ad oggetto le persecuzioni psicologiche sul posto di lavoro. In particolare, il
documento richiama l’attenzione sul continuo aumento dei contratti a termine e la
precarietà del lavoro, che creano condizioni propizie alla pratica di varie forme di
molestia con effetti devastanti sulla salute fisica e psichica delle vittime, nonché delle
loro famiglie. Inoltre, esorta gli Stati membri a rivedere o a completare la propria
legislazione sotto il profilo della lotta contro il mobbing e le molestie sessuali sul
posto di lavoro, nonché a verificare ed uniformare la definizione della fattispecie di
mobbing. Più specificamente, la Risoluzione proclama la necessità di intervenire per
combattere il fenomeno del mobbing in ogni modo, principalmente tramite la
prevenzione, inibendo sul nascere le condotte persecutorie.
La Commissione europea, nel marzo 2002, tramite una comunicazione
programmatica intitolata “Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova
strategia comunitaria per la salute e sicurezza 2002-2006”, ha voluto sottolineare come, il
continuo miglioramento del benessere sul luogo di lavoro dovrà essere fisico, morale e
sociale, costituendo uno dei principali caratteri strategici di innovazione e impegno. Il
documento, per quanto attiene al mobbing, indica il bisogno di una politica di
prevenzione dei rischi sociali, quali lo stress, le molestie sul luogo di lavoro, l’ansia.
La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2002/73/CEE del 23
settembre 2002, ha contemplato precise nozioni di discriminazione diretta e
indiretta, molestia e molestia sessuale. Si parla di discriminazione diretta quando una
persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso rispetto ad altre situazioni
di lavoro analoghe.
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