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Inoltre, l’onere della prova è a carico del mobber e per il quale sarebbe stata
prevista la reclusione fino a quattro anni, sia in caso di mobbing verticale, sia in caso
di mobbing verticale “inverso” o down-up con la previsione di una circostanza
aggravante per coloro che compiono bossing, cioè riguardante l’utilizzo di mobbing per
fini di riduzione del personale. L’ultimo punto riguarda l’ipotesi di mobbing esterno,
cioè eseguito mediante la pressione di organizzazioni esterne, che imponendo la
propria volontà sui dirigenti dell’azienda, condurranno quest’ultimi a perpetrare
condotte persecutorie. Non c’è alcuna enunciazione e tutela del mobbing orizzontale.
Al momento76 sono presenti sei disegni di legge proposti da tutti gli
schieramenti politici, di cui solo uno è in corso di esame in commissione.
Il disegno di legge 178577 presentato al Senato dal Movimento 5 Stelle riguarda
l’introduzione nel codice penale del reato di “atti vessatori in ambito lavorativo”
inserendo l’articolo 612 ter:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, con condotte reiterate, compie atti, omissioni o
comportamenti di vessazione o di persecuzione psicologica tali da compromettere la salute o la
professionalità o la dignità del lavoratore.
La pena è aumentata se dal fatto deriva una malattia nel corpo o nella mente.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una
donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela
è di sei mesi. Si procede, tuttavia, di ufficio nelle ipotesi di cui ai commi secondo e terzo.
Al primo comma si nota subito che il reato è a condotta libera non essendo
descritte le tipologie di azioni, o omissioni, o anche solo comportamenti che
possano essere fonte di vessazione o di persecuzione psicologica. Tali condotte
devono essere capaci anche solo potenzialmente, cioè basta il pericolo, di
compromettere la salute, la professionalità e la dignità del lavoratore. Mancano
certamente alcuni parametri che sono stati descritti dalla Cassazione per il
riconoscimento del fenomeno quali: l’intento persecutorio, la durata, la tipologia di
atti e l’andamento per fasi successive.
76 www.parlamento17.openpolis.it consultato a Maggio 2016.
77 Disegno di legge n. 1785 del 26 febbraio 2015, Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in
ambito lavorativo.
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