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Da tale pronuncia si deduce che la responsabilità civile per danni da mobbing
è di tipo contrattuale con indubbi vantaggi in capo al danneggiato.

      Il secondo principio enunciato dalla Consulta, confermando il concetto di
mobbing inteso quale legal framework,79 riguarda le condotte - commissive o, in ipotesi,
omissive - che possono estrinsecarsi sia in atti giuridici veri e propri sia in semplici comportamenti
materiali aventi in ogni caso, gli uni e gli altri, la duplice peculiarità di poter essere, se esaminati
singolarmente, anche leciti, legittimi o irrilevanti dal punto di vista giuridico, e tuttavia di acquisire
comunque rilievo quali elementi della complessiva condotta caratterizzata nel suo insieme dall’effetto
e talvolta, secondo alcuni, dallo scopo di persecuzione e di emarginazione. La condotta non deve
per forza rinvenirsi in atti, provvedimenti o condotte che siano stati previamente
dichiarati illegittimi o illeciti dall’Autorità Giudiziaria, civile, penale o amministrativa,
ma rileva l’effetto della complessiva situazione, effetto consistente in quel danno
non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale, alla reputazione personale e
professionale), con un ragionamento che è stato ripreso anche dalla giurisprudenza
penalistica in tema di reato di maltrattamenti di cui tratteremo ampiamente in
seguito e che è stato ritenuto configurabile anche allorquando le singole condotte
vessatorie non siano, di per sé sole, illecite, in quanto esse riacquistano
l’antigiuridicità penale a causa del loro reiterarsi in maniera più o meno sistematica.

      A partire da questa pronuncia possiamo iniziare a circoscrivere giuridicamente
il fenomeno partendo dalla nostra Carta Costituzionale, che garantisce un ampio
riconoscimento dei principi generali di tutela. Nello specifico si ricordano il diritto
alla salute (art. 32), alla personalità, (art. 3), alla professione (art. 4), all’onore, alla
solidarietà e all’eguaglianza sanciti dall’ art. 2. A queste si aggiungono anche norme
di tipo specialistico, come lo Statuto dei Lavoratori Legge 300 del 1970, che
permettono il riconoscimento delle libertà dei lavoratori, nonché il D.Lgs.626 del
1994, che regola la tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro; infine
quelle disposizioni che, per la loro natura intrinseca di norme a protezione generale,
come quelle presenti nel codice civile o penale, che si prestano perfettamente a
colmare quel vuoto di tutela. L’origine comune del mobbing lavorativo riguarda la
violazione del fondamentale principio di parità di trattamento che è il disegno
criminoso che collega tutti gli atti, attivi o omissivi, e i comportamenti, spesso leciti
che compongono il fenomeno.

79 Cfr., MONATERI, BONA, OLIVA, Il mobbing nella responsabilità civile, Ipsoa 2002, pag. 35 e seguenti.

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