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Non si parla di condotte attuate verso il basso o verso l’alto, ricomprendendo
in tale proposta sia il mobbing orizzontale che il verticale in tutte i suoi aspetti
differenti.
Al secondo e terzo comma sono previste le circostanze aggravanti sia se si
manifesta una malattia del corpo e della mente sia se le condotte si sono realizzate
contro le categorie che la legge ritiene più deboli; in caso si ricada in questi due
commi il reato diviene procedibile d’ufficio.
A mio parere, tale norma potrebbe incontrare alcune difficoltà di applicazione
soprattutto per quanto riguarda l’enorme varietà di possibili condotte attuabili o di
quelle che, come nella proposta Magnalbò, non prevedono la tutela penale, perché
ritenute inefficaci a creare un pericolo di compromissione psico-fisica o
professionale.
A livello civilistico, due progetti del Partito Democratico del 2013, il C. 436
“Norme per la tutela dei lavoratori da molestie morali e violenze psicologiche
nell’attività lavorativa” e il C. 1709 “Disposizioni per la tutela dei lavoratori da
molestie morali e violenze psicologiche” sono stati assegnati da più di due anni, ma
ancora non esaminati.
Concludo questa trattazione, sfortunatamente breve, sul mobbing a livello
legislativo auspicando che, nonostante la giurisprudenza sia riuscita a delineare e
circoscrivere le sue caratteristiche peculiari, a seguito della Risoluzione del 2015 del
Parlamento Europeo, il potere legislativo emani norme capaci di definire
puntualmente i principi del fenomeno per poter attuare una specifica politica di
prevenzione, contrasto e protezione delle vittime.
c. Evoluzione giurisprudenziale
Il vuoto legislativo non ha comportato una mancanza di garanzie alle vittime
di mobbing, grazie alla presenza di un’adeguata tutela ed efficace sostegno giuridico
magistralmente ripreso ed applicato al fenomeno da parte della giurisprudenza. Il
nodo centrale è stato definito dalla Consulta con la sentenza n. 359 del 19 dicembre
2003 che, da un lato ha censurato la norma regionale, ma dall’altro ha espresso la
prima vera definizione giurisprudenziale sul fenomeno:
“È noto che la sociologia ha mutuato il termine mobbing da una branca dell’etologia per
designare un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti
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