Page 229 - Quaderno 2017-4
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disposto normativo risulta essere uno dei problemi principali, ma anche l’inerzia da
parte delle aziende rischia di aggravare un fenomeno già dilagante.

      Il datore di lavoro potrebbe, già di sua iniziativa, in ossequio a quanto disposto
dall’art. 32 della Costituzione e dall’art. 2087 del codice civile, adottare iniziative
suggerite dagli “Osservatori antimobbing” volte a migliorare le condizioni delle
attività lavorative e degli stessi ambienti di lavoro, sia dal punto di vista delle
interazioni sociali, sia a livello di salute e sicurezza, essendo tali elementi
strettamente collegati tra loro, mettendo in primo piano l’informazione e la
formazione dei propri dipendenti.

      In conclusione, si può affermare che conoscere e intervenire adeguatamente il
mobbing porta indubbi vantaggi ai molteplici soggetti che vi sono implicati: le
persone, divenendo maggiormente coscienti della loro situazione, potrebbero
adottare migliori strategie difensive contro gli aggressori e combattere il loro
malessere; le aziende potrebbero risparmiarsi onerosi costi per le vittime, tramite
con un aggiornamento culturale, così da essere in grado di affrontare o prevenire
situazioni di mobbing mediante consulenti che addestrino i dirigenti alla gestione del
personale ed ai relativi conflitti; la mutua non dovrebbe caricarsi degli onerosi costi
per terapie mediche e/o addirittura ricoveri nei casi più gravi; infine, lo Stato
eviterebbe gravosi oneri sociali collettivi con premature pensioni di invalidità.

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