Page 97 - Quaderno 2017-2
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“la natura dell’evento lesivo, le modalità con le quali esso sarebbe
stato causato e il grado della colpa ascrivibile agli imputati; ma
soprattutto non precisa se, nell’occasione, i medici si siano attenuti –
o, quantomeno, se sia sorta questione in ordine al fatto che essi si
siano attenuti – a ‘linee guida e buone pratiche accreditate dalla
comunità scientifica’ proprie del contesto di riferimento, così che
possa venire effettivamente in discussione l’applicabilità della norma
censurata”.
La spiegazione, fornita nella prima ordinanza, della condotta concreta
degli operatori sanitari, è stata infatti fornita in modi “meramente
astratti ed apodittici”. Tutto ciò ha comportato, come diretta
conseguenza, che la Corte Costituzionale abbia considerato la
questione, di cui è stata investita, manifestamente inammissibile. Di
conseguenza ciò ha implicato la non possibilità, nonché l’inutilità, di
esaminare e analizzare le motivazioni addotte dal Tribunale di Milano.
Dalla sentenza della Corte Costituzionale si evidenzia solo una
ragione di natura giuridica a sostenere la decisione del rigetto. Nella
decisione emerge la constatazione che non si possa ignorare il fatto
che sia dottrina e sia la giurisprudenza sostengano che “la limitazione
di responsabilità prevista dalla norma censurata venga in rilievo solo
in rapporto all’addebito di imperizia, giacché le linee guida in
materia sanitaria contengono esclusivamente regole di perizia: non,
dunque, quando all’esercente la professione sanitaria sia ascrivibile,
sul piano della colpa, un comportamento negligente o imprudente”.
Naturalmente, dalla pronuncia della corte ci si aspettava una risposta
esaustiva alla questione di costituzionalità sollevata dal tribunale di
Milano, ed invece l’esito della vicenda ha deluso le attese. La
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