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nella sanità presso l’Agenas. L’Osservatorio acquisisce dai
   Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del
   paziente i dati regionali relativi agli errori sanitari nonché alle
   cause, all’entità, alla frequenza e all’onere finanziario del
   contenzioso e individua idonee misure anche mediante la
   predisposizione di linee di indirizzo per la prevenzione e la
   gestione del rischio sanitario nonché per la formazione e
   l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.
   Viene inoltre previsto che il Ministro della Salute trasmetta
   annualmente alle Camere una relazione sull’attività svolta
   dall’Osservatorio;
- l’articolo 4 affronta il tema della trasparenza, in cui si spiega
   che entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta da
   parte degli aventi diritto, la direzione sanitaria delle strutture
   debba fornire la documentazione clinica relativa al paziente. Le
   strutture sanitarie pubbliche e private dovranno altresì rendere
   disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i
   dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo
   quinquennio;
- l’articolo 5 disciplina le buone pratiche clinico assistenziali e le
   raccomandazioni previste dalle linee guida. Qui si spiega che gli
   esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle
   prestazioni sanitarie debbano attenersi, salve le specificità del
   caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle
   raccomandazioni previste dalle linee guida indicate dalle società
   scientifiche e dagli istituti di ricerca individuati con decreto del
   Ministro della salute e iscritti in un apposito elenco. Le linee
   guida dovranno essere pubblicate con testualmente, per i singoli

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