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nella sanità presso l’Agenas. L’Osservatorio acquisisce dai
Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del
paziente i dati regionali relativi agli errori sanitari nonché alle
cause, all’entità, alla frequenza e all’onere finanziario del
contenzioso e individua idonee misure anche mediante la
predisposizione di linee di indirizzo per la prevenzione e la
gestione del rischio sanitario nonché per la formazione e
l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.
Viene inoltre previsto che il Ministro della Salute trasmetta
annualmente alle Camere una relazione sull’attività svolta
dall’Osservatorio;
- l’articolo 4 affronta il tema della trasparenza, in cui si spiega
che entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta da
parte degli aventi diritto, la direzione sanitaria delle strutture
debba fornire la documentazione clinica relativa al paziente. Le
strutture sanitarie pubbliche e private dovranno altresì rendere
disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i
dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo
quinquennio;
- l’articolo 5 disciplina le buone pratiche clinico assistenziali e le
raccomandazioni previste dalle linee guida. Qui si spiega che gli
esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle
prestazioni sanitarie debbano attenersi, salve le specificità del
caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle
raccomandazioni previste dalle linee guida indicate dalle società
scientifiche e dagli istituti di ricerca individuati con decreto del
Ministro della salute e iscritti in un apposito elenco. Le linee
guida dovranno essere pubblicate con testualmente, per i singoli
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