Page 105 - Quaderno 2017-2
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- l’articolo 14 disciplina la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio,
   dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di
   responsabilità sanitaria. Nel testo si spiega che, nei
   procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità
   sanitaria implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale
   difficoltà, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della
   consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno
   specialista nella disciplina oggetto del giudizio. A tal fine, negli
   albi dei consulenti e dei periti dovranno essere indicate le
   specializzazioni degli iscritti esperti in medicina, l’esperienza
   da loro maturata, il numero degli incarichi conferiti e quelli
   revocati. Infine, si spiega che gli albi dei periti dovranno essere
   aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di
   garantire un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle
   discipline specialistiche di area sanitaria, anche coinvolgendo
   società scientifiche;

- l’articolo 15 affronta le clausole di salvaguardia prevedendo che
   le disposizioni contenute nella legge possano essere applicabili
   anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
   di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti.

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