Page 105 - Quaderno 2017-2
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- l’articolo 14 disciplina la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio,
dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di
responsabilità sanitaria. Nel testo si spiega che, nei
procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità
sanitaria implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della
consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno
specialista nella disciplina oggetto del giudizio. A tal fine, negli
albi dei consulenti e dei periti dovranno essere indicate le
specializzazioni degli iscritti esperti in medicina, l’esperienza
da loro maturata, il numero degli incarichi conferiti e quelli
revocati. Infine, si spiega che gli albi dei periti dovranno essere
aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di
garantire un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle
discipline specialistiche di area sanitaria, anche coinvolgendo
società scientifiche;
- l’articolo 15 affronta le clausole di salvaguardia prevedendo che
le disposizioni contenute nella legge possano essere applicabili
anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti.
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