Page 103 - Quaderno 2017-2
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ricoperti né potrà partecipare a pubblici concorsi per incarichi
superiori. La misura di rivalsa non potrà inoltre superare una
somma pari al triplo della retribuzione lorda annua;
- l’articolo 10 prevede l'obbligo per tutte le strutture sanitarie
pubbliche e private di essere provviste di una copertura
assicurativa, e si ribadisce l’obbligatorietà dell’assicurazione
per tutti i liberi professionisti. Tale misura viene estesa anche
alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione
intramuraria nonché attraverso la telemedicina. L'obbligo
assicurativo per tutti gli esercenti la professione sanitaria
operanti in aziende del Ssn viene invece previsto solo al fine di
garantire efficacia all'azione di rivalsa da parte delle strutture
nei confronti dei loro dipendenti. Quanto alla trasparenza, le
aziende saranno obbligate a pubblicare sul loro sito internet la
denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa,
indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative, oltre a
tutte le altre analoghe misure che determinano la copertura
assicurativa. Viene poi previsto un apposito decreto del
Ministero della Sviluppo economico, di concerto con il
Ministero della Salute, che avrà il compito di definire i criteri e
le modalità di vigilanza e controllo che l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni (Ivass) sarà tenuto ad effettuare sulle
compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le
strutture e con gli esercenti la professione sanitaria;
- l’articolo 11 contempla la possibilità di un'azione diretta del
soggetto danneggiato nei confronti della compagnia
assicuratrice. Quest'azione sarà soggetta al termine di
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