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ricoperti né potrà partecipare a pubblici concorsi per incarichi
   superiori. La misura di rivalsa non potrà inoltre superare una
   somma pari al triplo della retribuzione lorda annua;
- l’articolo 10 prevede l'obbligo per tutte le strutture sanitarie
   pubbliche e private di essere provviste di una copertura
   assicurativa, e si ribadisce l’obbligatorietà dell’assicurazione
   per tutti i liberi professionisti. Tale misura viene estesa anche
   alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione
   intramuraria nonché attraverso la telemedicina. L'obbligo
   assicurativo per tutti gli esercenti la professione sanitaria
   operanti in aziende del Ssn viene invece previsto solo al fine di
   garantire efficacia all'azione di rivalsa da parte delle strutture
   nei confronti dei loro dipendenti. Quanto alla trasparenza, le
   aziende saranno obbligate a pubblicare sul loro sito internet la
   denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa,
   indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative, oltre a
   tutte le altre analoghe misure che determinano la copertura
   assicurativa. Viene poi previsto un apposito decreto del
   Ministero della Sviluppo economico, di concerto con il
   Ministero della Salute, che avrà il compito di definire i criteri e
   le modalità di vigilanza e controllo che l'Istituto per la vigilanza
   sulle assicurazioni (Ivass) sarà tenuto ad effettuare sulle
   compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le
   strutture e con gli esercenti la professione sanitaria;
- l’articolo 11 contempla la possibilità di un'azione diretta del
   soggetto danneggiato nei confronti della compagnia
   assicuratrice. Quest'azione sarà soggetta al termine di

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