Page 101 - Quaderno 2017-2
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settori di specializzazione, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della legge, dal Ministro della salute, e dovranno essere
periodicamente aggiornate;
- l’articolo 6 affronta la nuova responsabilità penale,
introducendo nel Codice Penale l’articolo 590-ter. Questo
stabilisce che l’operatore sanitario che, durante la propria
attività, provoca, per imperizia, la morte o la lesione personale
del paziente, risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni
personali colpose solo in caso di colpa grave. La colpa grave
viene però esclusa quando, salve le rilevanti specificità del caso
concreto, vengono rispettate le buone pratiche clinico-
assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida;
- l’articolo 7 affronta il tema della responsabilità civile. Si
prevede qui un 'doppio binario': responsabilità contrattuale a
carico delle strutture sanitarie, pubbliche e private, ed
extracontrattuale per l’esercente la professione sanitaria che
svolge la propria attività nell'ambito di una struttura sanitaria
pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio
sanitario nazionale. Ricordiamo che quest'ultima misura
comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del
paziente e la riduzione della prescrizione da 10 a 5 anni. La
responsabilità contrattuale delle strutture viene allargata anche
alle prestazioni sanitarie svolte in regime intramurario nonché
attraverso la telemedicina. Infine, la responsabilità
extracontrattuale viene esclusa per i libero professionisti;
- l’articolo 8 istituisce il tentativo obbligatorio di conciliazione ai
sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile. Prima
dell’avvio di qualunque procedimento, si dovrà esperire,
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