Page 102 - Quaderno 2017-2
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attraverso l’azione tecnico-preventiva affidata al perito, tutti i
tentativi possibili. Si prevede che la partecipazione al
procedimento di accertamento tecnico preventivo sia
obbligatoria per tutte le parti, comprese le compagnie
assicuratrici;
- l’articolo 9 introduce l’azione di rivalsa nei confronti
dell’esercente la professione sanitaria, che potrà essere
esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. Qualora il
danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha
convenuto anche l’esercente la professione sanitaria, l’azione di
rivalsa nei confronti di quest’ultimo potrà essere esercitata
soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di
titolo giudiziale o stragiudiziale, e dovrà essere esercitata, a
pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato del
titolo sulla base del quale è avvenuto il pagamento ovvero dal
pagamento in caso di risarcimento avvenuto sulla base di un
titolo stragiudiziale. La decisione pronunciata nel giudizio
promosso contro la struttura sanitaria o contro l’impresa di
assicurazione non farà stato nel giudizio di rivalsa nel caso in
cui l’esercente la professione sanitaria non sia stato parte del
giudizio. In caso di accoglimento della domanda proposta dal
danneggiato nei con- fronti della struttura sanitaria pubblica la
misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non potrà superare
una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Per i tre
anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di
accoglimento della domanda di rivalsa, il professionista,
nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche, non potrà essere
preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli
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