Page 102 - Quaderno 2017-2
P. 102

attraverso l’azione tecnico-preventiva affidata al perito, tutti i
   tentativi possibili. Si prevede che la partecipazione al
   procedimento di accertamento tecnico preventivo sia
   obbligatoria per tutte le parti, comprese le compagnie
   assicuratrici;
- l’articolo 9 introduce l’azione di rivalsa nei confronti
   dell’esercente la professione sanitaria, che potrà essere
   esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. Qualora il
   danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha
   convenuto anche l’esercente la professione sanitaria, l’azione di
   rivalsa nei confronti di quest’ultimo potrà essere esercitata
   soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di
   titolo giudiziale o stragiudiziale, e dovrà essere esercitata, a
   pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato del
   titolo sulla base del quale è avvenuto il pagamento ovvero dal
   pagamento in caso di risarcimento avvenuto sulla base di un
   titolo stragiudiziale. La decisione pronunciata nel giudizio
   promosso contro la struttura sanitaria o contro l’impresa di
   assicurazione non farà stato nel giudizio di rivalsa nel caso in
   cui l’esercente la professione sanitaria non sia stato parte del
   giudizio. In caso di accoglimento della domanda proposta dal
   danneggiato nei con- fronti della struttura sanitaria pubblica la
   misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non potrà superare
   una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Per i tre
   anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di
   accoglimento della domanda di rivalsa, il professionista,
   nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche, non potrà essere
   preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli

                                            98
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107