Page 104 - Quaderno 2017-2
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prescrizione pari a quello dell'azione verso l'azienda sanitaria, la
   struttura o l'ente assicurato;
- l’articolo 12 spiega che le strutture sanitarie e le imprese di
   assicurazione dovranno comunicare all’esercente la professione
   sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro
   confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione
   della notifica dell’atto introduttivo, mediante posta elettronica
   certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento
   contenente copia dell’atto introduttivo del giudizio;
- l’articolo 13 istituisce un Fondo di garanzia per i soggetti
   danneggiati da responsabilità sanitaria. Nel testo si spiega che il
   Fondo dovrà essere costituito presso la Concessionaria servizi
   assicurativi pubblici S.p.A. (Consap), per risarcire i danni
   cagionati da responsabilità sanitaria nei casi in cui: a) il danno
   sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai
   contratti stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente
   la professione sanitaria; b) la struttura sanitaria ovvero
   l’esercente la professione sanitaria risultano assicurati presso
   un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di
   insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta
   successivamente. Le imprese autorizzate all'esercizio delle
   assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da
   responsabilità sanitaria saranno tenute a versare annualmente
   alla Consap un contributo da determinarsi in una percentuale
   del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette
   assicurazioni. La misura del contributo sarà determinata e
   aggiornata con cadenza annuale;

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