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prescrizione pari a quello dell'azione verso l'azienda sanitaria, la
struttura o l'ente assicurato;
- l’articolo 12 spiega che le strutture sanitarie e le imprese di
assicurazione dovranno comunicare all’esercente la professione
sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro
confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione
della notifica dell’atto introduttivo, mediante posta elettronica
certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento
contenente copia dell’atto introduttivo del giudizio;
- l’articolo 13 istituisce un Fondo di garanzia per i soggetti
danneggiati da responsabilità sanitaria. Nel testo si spiega che il
Fondo dovrà essere costituito presso la Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.A. (Consap), per risarcire i danni
cagionati da responsabilità sanitaria nei casi in cui: a) il danno
sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai
contratti stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente
la professione sanitaria; b) la struttura sanitaria ovvero
l’esercente la professione sanitaria risultano assicurati presso
un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di
insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta
successivamente. Le imprese autorizzate all'esercizio delle
assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da
responsabilità sanitaria saranno tenute a versare annualmente
alla Consap un contributo da determinarsi in una percentuale
del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette
assicurazioni. La misura del contributo sarà determinata e
aggiornata con cadenza annuale;
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