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tassativamente indicati dalla legge o nel caso in cui il rifiuto alle cure
esponga il paziente ad un pericolo concreto ed attuale di vita o di
danno grave alla salute. In ogni caso alla fine del pericolo imminente,
la terapia in corso dovrà essere interrotta se non vi è il parere
favorevole del paziente, ritornando così alla disciplina generale del
consenso.

      In tal modo però emerge una situazione di incertezza per la
posizione del sanitario, data l’indeterminatezza dei confini e la
difficoltà di individuare un punto di bilanciamento tra responsabilità
del medico e diritti dell’assistito. Questo argomento è inoltre
particolarmente influenzato dalle decisioni giurisprudenziali,
specialmente se di legittimità, poiché, oltre a dirimere la singola
controversia, forniscono dei principi generali sulla materia. La
responsabilità professionale è infatti una materia difficile da
affrontare, e di conseguenza l’introduzione di norme di riferimento è
complicata, sia per i dibattiti giuridici che ne seguirebbero sia perché
la collettività può interpretare a suo piacimento la disciplina
legislativa dell’attività medica.

      La giurisprudenza ha fornito sempre più principi sia in ambito
civile sia in quello penale. In particolare nel campo civile, ha
ricondotto la responsabilità medica ad una responsabilità di natura
contrattuale, a seguito dell’accettazione della tesi del contatto sociale,
nel senso di un contratto di fatto, sussistente tra due soggetti senza
l’esistenza di un negozio giuridico vero e proprio. In tale ipotesi,
qualora fosse provocata una lesione, il sanitario sarà ritenuto
responsabile a titolo contrattuale, nonostante la mancanza di un dovere
di prestazione. Qualora non si raggiungesse il risultato sperato,
graverà sul medico l’onere di provare che il fallimento sia

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